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Società di farmacia: soci non farmacisti e capitale, che cosa prevede la legge
Oggi una farmacia può essere gestita anche da una società di capitali. Cambiano chi può essere socio, quante farmacie si possono avere e chi risponde davanti all’ASL.
In 30 secondi
Dal 2017 possono essere titolari di farmacia anche società di capitali, con soci che non sono farmacisti. Restano però limiti sul numero di farmacie e sulla direzione, che deve essere di un farmacista iscritto all’Albo. Prima di entrare in una società o di cambiare lo statuto, fai controllare i patti e l’atto: un errore può mettere a rischio la titolarità.
Chi può essere socio?
La legge sulla concorrenza del 2017 (legge 124/2017) ha aperto la titolarità delle farmacie private anche alle società di capitali. I soci possono quindi non essere farmacisti. Prima la titolarità era riservata a farmacisti e a società di persone composte solo da farmacisti.
Una stessa società non può superare un limite di farmacie nella stessa regione. Il limite è una quota percentuale delle farmacie della regione: verificalo sulla norma in vigore al momento dell’operazione.
Chi dirige la farmacia?
La direzione resta a un farmacista iscritto all’Albo, che risponde della gestione tecnica. Il socio non farmacista partecipa all’impresa, ma non decide sulla dispensazione dei medicinali.
Se il direttore se ne va, la farmacia non può restare senza una guida qualificata. Per questo conviene prevedere nel patto tra soci come si sostituisce il direttore e chi ne sopporta il costo.
Che cosa va scritto nello statuto e nei patti?
Uscita dei soci
Come si calcola il valore della quota quando un socio esce, muore o si separa.
Poteri e voti
Chi decide su acquisti, assunzioni e debiti, e con quale maggioranza.
Blocco e prelazione
Chi può comprare la quota prima di un estraneo.
Garanzie personali
Se i soci firmano fideiussioni alla banca e come si dividono il rischio.
Quali sono i rischi più comuni?
I problemi nascono spesso da accordi non scritti: un parente che mette i soldi, un amministratore che firma garanzie senza dirlo, quote intestate a una persona ma pagate da un’altra. Quando i rapporti si rompono, la farmacia ne soffre subito.
Qual è di solito la strada migliore?
Dipende dal momento in cui ti trovi:
- Prima di costituire o di entrare in società: conviene far scrivere atto costitutivo e patti da un avvocato, con le regole di uscita già decise. Costa poco rispetto a una lite tra soci.
- Società già attiva senza patti chiari: di solito conviene aggiornare lo statuto e firmare un patto parasociale prima che nasca un conflitto.
- Conflitto già aperto: prima si prova un accordo scritto sulla quota e sulla gestione; se l’accordo non è possibile, si ricorre al giudice.
Che cosa fare subito: raccogli statuto, visura, patti e fideiussioni firmate e portali a un avvocato. Nessuna strada garantisce un esito: si valutano prima rischi e costi.
Domande frequenti
Un non farmacista può essere socio di una farmacia?
Sì, nelle società di capitali, secondo la legge 124/2017. La direzione resta a un farmacista iscritto all’Albo.
Si può avere più di una farmacia?
Sì, ma entro il limite regionale fissato dalla legge. Il limite va controllato su ogni operazione.
E se un socio muore o si separa?
Dipende dallo statuto e dai patti. Per questo conviene scrivere in anticipo come si valuta la quota e chi può rilevarla.
Gli amministratori rispondono con i beni personali?
In una società di capitali, di regola no, salvo garanzie personali firmate o responsabilità per la gestione. Controlla ogni fideiussione.
Guide collegate
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
Tre consigli pratici:
- Scrivi i patti prima che servano: valore della quota, uscita, sostituzione del direttore.
- Controlla ogni garanzia personale: sapere chi ha firmato e per quanto evita sorprese.
- Fai verificare il limite di farmacie: prima di acquistare quote o aprire una nuova sede.
L’avv. Fiorentino controlla statuto e patti, prepara gli accordi tra soci e ti assiste se nasce un conflitto. Anche in videochiamata.
Hai dubbi sulla società che gestisce la farmacia?
Un primo colloquio per capire la situazione, poi una proposta scritta del compenso, anche in videochiamata.
Fonti
Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino, avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli · Studio Legale Fiorentino, Piazza Giovanni Bovio 22, 80133 Napoli · PEC avv.renatofiorentino@pec.it · Tel. e WhatsApp 347 5264190 · Si riceve su appuntamento a Napoli (Piazza Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), Roma (Via Giorgio Ribotta 21) e Bari (Corso Giuseppe Mazzini 61), e in videochiamata da tutta Italia.
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