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Art. 6 D.L. 132/2014: i coniugi, assistiti da almeno un avvocato per parte, possono concludere separazione, divorzio e modifica delle condizioni anche con figli. L’accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica: nulla osta senza figli minori o equiparati, autorizzazione se vi sono. Poi copia autenticata all’ufficiale di stato civile entro dieci giorni, a pena di sanzione.
Questa è una nota di lavoro per colleghi sulla convenzione di negoziazione assistita in materia familiare. La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022) ha esteso l’ambito dello strumento e ha introdotto la trasmissione telematica degli accordi. Le indicazioni operative delle Procure variano: le linee guida locali vanno sempre consultate prima del deposito.
Dalla pratica dello studio
Nella pratica la fase che richiede più attenzione non è la trattativa, ma la preparazione del fascicolo da trasmettere: l’accordo deve essere completo, coerente con i documenti reddituali e patrimoniali e redatto in modo che l’ufficio possa controllare l’interesse dei figli.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Ambito di applicazione
L’art. 6 consente la convenzione per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Sul punto la disciplina vale in assenza e in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Dopo la riforma Cartabia la disposizione richiama anche l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la loro modifica, e gli alimenti. Si può inoltre pattuire un assegno in unica soluzione, nei casi consentiti. Il testo vigente va riscontrato su Normattiva prima di ogni uso in atti.
Contenuto necessario dell’accordo
- Dare atto che gli avvocati hanno tentato la conciliazione tra le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.
- Dare atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza, per il minore, di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
- Disciplinare affidamento, collocamento, tempi, mantenimento, assegno di mantenimento o divorzile, casa familiare, spese straordinarie.
- Certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico (art. 5).
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Richiedi una consulenzaProcedura e trasmissione
| Situazione | Passaggio | Esito |
|---|---|---|
| Senza figli minori o equiparati | Trasmissione al Procuratore della Repubblica | Nulla osta se non vi sono irregolarità |
| Con figli minori o equiparati | Trasmissione al Procuratore della Repubblica | Autorizzazione se l’accordo risponde all’interesse dei figli |
| Il Procuratore non ritiene l’accordo rispondente | Trasmissione al Presidente del Tribunale (entro cinque giorni) | Comparizione delle parti entro trenta giorni |
Dopo la riforma l’accordo si trasmette con modalità telematiche, a cura degli avvocati, al Procuratore della Repubblica; l’accordo si trasmette anche al Consiglio dell’Ordine per la conservazione. Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a disposizione una piattaforma per il deposito. Molte Procure indicano su un’apposita pagina una PEC dedicata e la modulistica (nota di deposito, allegati): conviene verificare sul sito dell’ufficio competente.
Dopo il nulla osta o l’autorizzazione
L’accordo, una volta munito di nulla osta o autorizzazione, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti. Gli avvocati devono trasmettere, entro dieci giorni, copia autenticata con la certificazione di autografia all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. La violazione dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico dell’avvocato.
- Segnare in agenda la scadenza dei dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.
- Conservare la prova della trasmissione (ricevuta di consegna).
- Comunicare ai clienti la data da cui decorrono gli effetti.
Divorzio: i termini di legge
Per il divorzio, a prescindere dallo strumento scelto, restano i termini di separazione previsti dalla legge sul divorzio. Per l’ordine dei tempi (sei mesi per la separazione consensuale e dodici per la giudiziale, secondo la L. 55/2015) si rinvia alla guida per i clienti su separazione e divorzio.
Punti critici da presidiare
- Interesse dei figli: accordo chiaro su tempi e mantenimento, con dati economici documentati.
- Trasferimenti immobiliari: non affidarli al solo accordo; per la trascrizione servono atti con autentica del pubblico ufficiale (vedi la guida dedicata).
- Conflitto di interessi: ogni coniuge ha un proprio avvocato; non si può assistere entrambi.
- Riservatezza e privacy: i dati dei figli vanno trattati con attenzione nell’invio telematico.
- Diversità di prassi: le Procure possono avere linee guida diverse su documenti e modalità.
Domande frequenti
Servono due avvocati?
Sì: almeno un avvocato per ciascuna parte. Non si può assistere entrambi i coniugi.
Il PM controlla anche l’assegno tra coniugi?
Il controllo verte soprattutto sulla regolarità e, se vi sono figli, sul loro interesse. Le Procure possono avere prassi diverse sui dati richiesti.
Entro quanto va trasmessa la copia allo stato civile?
Entro dieci giorni, a cura degli avvocati; la violazione è sanzionata con una somma da 2.000 a 10.000 euro.
Cosa succede se il PM non autorizza?
L’accordo viene trasmesso al Presidente del Tribunale entro cinque giorni; questi fissa la comparizione delle parti entro trenta giorni.
Posso usarla anche per modificare condizioni già stabilite?
Sì, l’art. 6 si applica anche alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
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Contenuto informativo aggiornato il 4 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.