L’ente risolve il contratto e chiede alla banca la cauzione: come reagire

Caso tipico: l’ente dichiara la risoluzione dell’appalto e chiede alla banca la cauzione a prima richiesta. Procedura di risoluzione, escussione della garanzia, lavori eseguiti ed effetti sulle gare.

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Un ente pubblico dichiara la risoluzione di un contratto di lavori per inadempimento e chiede alla banca di pagare la cauzione definitiva a prima richiesta. L’impresa sostiene che l’ente ha causato i ritardi e teme di perdere anche la possibilità di partecipare ad altre gare.

In 30 secondi

  • Si verifica che l’ente abbia contestato gli addebiti, concesso il termine per difendersi e comunicato la risoluzione con atto scritto.
  • La garanzia a prima richiesta si paga entro breve tempo (di regola quindici giorni) e le contestazioni si fanno dopo; restano difese contro l’abuso (exceptio doli) e le regole sull’estinzione della garanzia.
  • Si valutano impugnazione degli atti e richiesta dei lavori già eseguiti.

Che cosa dice la legge

Il codice prevede casi e procedure per la risoluzione del contratto d’appalto (artt. 122 e 124 d.lgs. 36/2023; Allegato II.14, art. 10). Per il grave inadempimento, l’ente contesta gli addebiti assegnando all’appaltatore un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni, poi, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto. Per il ritardo è prevista una diffida con termine non inferiore a dieci giorni e un processo verbale in contraddittorio.

La cauzione definitiva garantisce l’adempimento delle obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni da inadempimento; la stazione appaltante ha il diritto di valersene, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa di completamento in caso di risoluzione in danno dell’esecutore. La garanzia opera entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 117, commi 3, 5 e 7); sono previsti rivalsa e regresso (art. 117, comma 12). Per questo conviene intervenire subito, con diffida all’ente e comunicazione alla banca.

Le sentenze di Cassazione lette riguardano contratti anteriori al 2023 (regime del d.P.R. 554/1999 e del d.lgs. 163/2006) e vanno intese come indicazioni di principio, non come regola automatica per i contratti oggi regolati dal d.lgs. 36/2023. Nella sent. n. 33567/2025 la Corte ha affermato che, per escutere la garanzia a prima richiesta, non è necessario dimostrare l’inadempimento del debitore, ma il creditore deve avere constatato il fatto coperto dalla garanzia secondo la procedura prevista nel contratto di appalto; il potere di escussione non è sindacabile nel merito ma non è arbitrario, e si può opporre l’exceptio doli per evitare abusi. Nello stesso caso, la garanzia si era estinta perché lo stato di consistenza non era stato concluso entro sei mesi. La Cass., ord. n. 13023/2026 richiama invece il principio generale dello svincolo automatico e progressivo della garanzia definitiva con l’avanzare dell’esecuzione dei lavori.

Dopo la risoluzione l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti (art. 122, comma 5), con le decurtazioni previste dal comma 6. L’impresa può inoltre contestare in giudizio la legittimità della risoluzione. Si valuta anche l’effetto sulle prossime gare: la risoluzione per inadempimento può essere valutata dalla stazione appaltante come possibile illecito professionale grave, con riguardo alla gravità e al tempo trascorso (artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023).

Che cosa fare

  1. Leggere la comunicazione di risoluzione e il contratto.
  2. Scrivere subito all’ente e alla banca con le contestazioni.
  3. Raccogliere la contabilità dei lavori eseguiti.
  4. Valutare ricorso o azione per il pagamento dei lavori eseguiti.

Domande frequenti

La banca paga comunque?

Spesso sì, con le garanzie a prima richiesta, che operano a semplice richiesta scritta (art. 117, comma 7); restano le difese contro l’abuso, come l’exceptio doli.

Posso chiedere i lavori eseguiti?

Sì, per quelli regolarmente eseguiti e documentati (art. 122, comma 5).

Perdo le prossime gare?

Dipende dalla gravità: la risoluzione per inadempimento può essere valutata dalla stazione appaltante come possibile illecito professionale, tenendo conto anche del tempo trascorso (artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023).

Come procedere

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