Lavori in più chiesti a voce dal direttore dei lavori: come farsi pagare

Caso tipico: opere extra chieste a voce dal direttore dei lavori e non pagate dall’ente. Varianti, riserve e azione di arricchimento senza causa.

Caso tipico · Un problema che capita spesso

In cantiere il direttore dei lavori chiede all’impresa opere non previste dal contratto, dicendo che si sistemerà tutto in contabilità. L’impresa le esegue senza ordine scritto. A fine lavori l’ente non vuole pagare le opere in più, perché mancano l’approvazione e i documenti formali.

In 30 secondi

  • Modifiche e varianti devono essere autorizzate dal RUP e, quando previsto, approvate dalla stazione appaltante (art. 120, comma 13, d.lgs. 36/2023).
  • Senza atto formale il pagamento è più difficile, ma esistono strumenti: l’iscrizione di riserve e, in subordine, l’azione di arricchimento senza causa.
  • Registrare subito la richiesta in un documento contabile, con riserva.

Che cosa dice la legge

Il codice dei contratti pubblici regola le modifiche e le varianti in corso d’opera: devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante, e le modifiche progettuali consentite devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP (art. 120, comma 13; Allegato II.14, art. 5). Un ordine a voce del direttore dei lavori non sostituisce l’autorizzazione del RUP e l’approvazione della stazione appaltante. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze dell’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto senza regolare autorizzazione (Allegato II.14, art. 5, comma 4), e il codice prevede la rimessa in pristino a spese dell’esecutore per le modifiche non disposte dal direttore dei lavori (comma 5). Il direttore può disporre solo modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole prima al RUP (comma 9).

Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili con strumenti elettronici e hanno forma scritta nei casi in cui la digitalizzazione non sia ancora disponibile (Allegato II.14, art. 1, comma 1, lett. e). Le riserve si iscrivono a pena di decadenza sul primo atto utile e nel registro di contabilità alla firma immediatamente successiva al fatto, con la precisa quantificazione delle somme richieste (Allegato II.14, art. 7).

Quando i lavori sono stati eseguiti ma manca la forma, si può in alcuni casi chiedere un indennizzo per arricchimento senza causa (artt. 2041 e 2042 c.c.), che però è un rimedio sussidiario e con limiti. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 11513/2026, in un caso relativo a una fornitura di acqua a un Comune) hanno affermato che la nullità del contratto della pubblica amministrazione per mancanza della forma scritta non preclude la domanda di arricchimento ingiustificato; l’indennizzo è però liquidato nei limiti della minore somma tra arricchimento e perdita patrimoniale e non corrisponde all’intero corrispettivo, come se il contratto fosse valido. Per gli enti locali può inoltre rilevare l’art. 191 del TUEL (Cass. n. 21197/2025).

Il modo più sicuro è sempre scrivere: un ordine di servizio, una nota in contabilità, una PEC con riserva. Ciò che è scritto in cantiere si può dimostrare anche anni dopo.

Che cosa fare

  1. Chiedere conferma scritta di ogni lavoro extra prima di eseguirlo.
  2. Se è già stato eseguito, annotare subito in contabilità con riserva.
  3. Raccogliere foto datate, computi e testimoni.
  4. Valutare con il legale la via più adatta: variante, riserva o azione di indennizzo.

Domande frequenti

Il direttore dei lavori può ordinare lavori extra?

Solo nei limiti dei suoi poteri: può disporre modifiche di dettaglio che non comportano variazioni di importo, comunicandole al RUP; per il resto servono autorizzazione e approvazione.

Posso farmi pagare senza ordine scritto?

In alcuni casi è possibile ottenere un indennizzo per arricchimento senza causa, ma non il corrispettivo pieno e con maggiori difficoltà.

Cosa devo fare subito?

Scrivere, documentare, fare riserva.

Come procedere

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Testo informativo, non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.

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