Errore di dispensazione contestato da un cliente: come si affronta la richiesta

Caso tipico: un cliente contesta alla farmacia un farmaco diverso da quello prescritto e chiede un risarcimento. Ricostruzione dei fatti, avviso alla polizza e risposta scritta prudente.

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Un cliente sostiene che la farmacia gli ha consegnato un farmaco diverso da quello prescritto, e chiede un risarcimento. Il farmacista ricorda un episodio banale e non trova subito il registro. Il cliente scrive con toni duri e minaccia di rivolgersi a un legale.

In 30 secondi

  • Si ricostruiscono i fatti: che cosa era prescritto, che cosa è stato consegnato e come ha agito il farmacista (la diligenza si valuta con riguardo alla natura dell’attività: art. 1176, comma 2, c.c.).
  • La polizza di responsabilità civile va avvisata subito, nei tempi indicati dal contratto.
  • Una risposta scritta, prudente e documentata evita ammissioni inutili.

Che cosa dice la legge

La richiesta di risarcimento può basarsi sulla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Il farmacista deve poter ricostruire che cosa è stato consegnato e con quale condotta.

La polizza di responsabilità civile prevede termini per la denuncia del sinistro: in via generale l’art. 1913 c.c. indica tre giorni dalla data del sinistro o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza, e la polizza va letta subito per verificare le sue previsioni. L’assicuratore risarcisce il danno nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto (art. 1905 c.c.).

Una risposta non polemica, scritta e con riferimento ai documenti, mantiene aperta la via della composizione e tutela la reputazione della farmacia.

Che cosa fare

  1. Recuperare ricetta, scontrino, registro e tracciabilità del lotto.
  2. Avvisare l’assicurazione per iscritto.
  3. Non rispondere a voce o per messaggio con ammissioni.
  4. Valutare con il consulente una risposta scritta e una verifica medica, se serve.

Domande frequenti

Devo ammettere l’errore?

No, prima si verificano i fatti e si sente l’assicurazione.

L’assicurazione paga tutto?

Dipende dalla polizza: massimali, franchigie e clausole (art. 1905 c.c.: «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto»).

Posso essere denunciato?

Se ci sono lesioni, può esserci una denuncia: il codice penale prevede le lesioni personali colpose (art. 590 c.p., in generale punibili a querela della persona offesa) e l’omicidio colposo (art. 589 c.p.). Va valutato con cautela sul caso concreto.

Come procedere

Un colloquio iniziale serve a capire documenti, termini e strade possibili, senza promesse sull’esito. Consulenza anche a distanza in tutta Italia.

Testo informativo, non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.

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