Caso tipico · Un problema che capita spesso
Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.
Un cliente sostiene che la farmacia gli ha consegnato un farmaco diverso da quello prescritto, e chiede un risarcimento. Il farmacista ricorda un episodio banale e non trova subito il registro. Il cliente scrive con toni duri e minaccia di rivolgersi a un legale.
In 30 secondi
- Si ricostruiscono i fatti: che cosa era prescritto, che cosa è stato consegnato e come ha agito il farmacista (la diligenza si valuta con riguardo alla natura dell’attività: art. 1176, comma 2, c.c.).
- La polizza di responsabilità civile va avvisata subito, nei tempi indicati dal contratto.
- Una risposta scritta, prudente e documentata evita ammissioni inutili.
Che cosa dice la legge
La richiesta di risarcimento può basarsi sulla responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Il farmacista deve poter ricostruire che cosa è stato consegnato e con quale condotta.
La polizza di responsabilità civile prevede termini per la denuncia del sinistro: in via generale l’art. 1913 c.c. indica tre giorni dalla data del sinistro o da quando l’assicurato ne ha avuto conoscenza, e la polizza va letta subito per verificare le sue previsioni. L’assicuratore risarcisce il danno nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto (art. 1905 c.c.).
Una risposta non polemica, scritta e con riferimento ai documenti, mantiene aperta la via della composizione e tutela la reputazione della farmacia.
Che cosa fare
- Recuperare ricetta, scontrino, registro e tracciabilità del lotto.
- Avvisare l’assicurazione per iscritto.
- Non rispondere a voce o per messaggio con ammissioni.
- Valutare con il consulente una risposta scritta e una verifica medica, se serve.
Domande frequenti
Devo ammettere l’errore?
No, prima si verificano i fatti e si sente l’assicurazione.
L’assicurazione paga tutto?
Dipende dalla polizza: massimali, franchigie e clausole (art. 1905 c.c.: «nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto»).
Posso essere denunciato?
Se ci sono lesioni, può esserci una denuncia: il codice penale prevede le lesioni personali colpose (art. 590 c.p., in generale punibili a querela della persona offesa) e l’omicidio colposo (art. 589 c.p.). Va valutato con cautela sul caso concreto.
Come procedere
Un colloquio iniziale serve a capire documenti, termini e strade possibili, senza promesse sull’esito. Consulenza anche a distanza in tutta Italia.
Testo informativo, non sostituisce una consulenza sul caso specifico. Redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.