Si può chiedere la risoluzione del contratto quando l’altra parte non esegue la propria prestazione e l’inadempimento non è di scarsa importanza (artt. 1453 e 1455 c.c.). Chi subisce l’inadempimento può scegliere tra l’adempimento e la risoluzione. In entrambi i casi ha diritto al risarcimento del danno. La risoluzione scioglie il contratto e obbliga le parti a restituirsi ciò che hanno ricevuto.
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La risoluzione si chiede quando l’inadempimento è grave rispetto all’interesse della parte fedele al contratto. Si ottiene con domanda al giudice, diffida ad adempiere di almeno 15 giorni, clausola risolutiva espressa o scadenza di un termine essenziale. Ogni situazione va valutata sul testo del contratto e sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
In quali contratti si applica?
La risoluzione per inadempimento riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, cioè quelli in cui ciascuna parte si obbliga verso l’altra. Esempi tipici:
- compravendita e contratto preliminare;
- appalto e fornitura;
- locazione;
- contratto d’opera e prestazione di servizi.
Quando l'inadempimento è abbastanza grave?
Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.). Il giudice valuta il peso della prestazione mancata nell’economia complessiva del contratto. Si tratta di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito: lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 14552/2024. Se entrambe le parti si accusano di inadempimento, il giudice deve stabilire quale comportamento ha compromesso in modo prevalente il rapporto.
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Richiedi una consulenzaQuali sono i modi per risolvere il contratto?
Dopo aver chiesto la risoluzione si può tornare indietro?
No. Chi ha chiesto la risoluzione in giudizio non può più chiedere l’adempimento. Dal giorno della domanda, inoltre, l’inadempiente non può più adempiere (art. 1453, commi 2 e 3, c.c.). È invece possibile il percorso opposto: chi ha chiesto l’adempimento può poi chiedere la risoluzione.
Cosa si ottiene con la risoluzione?
- Effetto retroattivo tra le parti: si restituiscono prestazioni e somme ricevute (art. 1458 c.c.).
- Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, come la locazione, le prestazioni già eseguite restano ferme.
- La risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda.
- Risarcimento del danno: perdita subita e mancato guadagno, se conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.).
Chi deve provare l'inadempimento?
Chi chiede la risoluzione deve provare il contratto e allegare l’inadempimento dell’altra parte. Spetta poi al debitore dimostrare di aver adempiuto esattamente. È il principio fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001, tuttora seguito.
Domande frequenti
DIn quali contratti si applica?
RLa risoluzione per inadempimento riguarda i contratti a prestazioni corrispettive, cioè quelli in cui ciascuna parte si obbliga verso l'altra. Esempi tipici: compravendita e contratto preliminare; appalto e fornitura; locazione.
DQuando l'inadempimento è abbastanza grave?
RIl contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455 c.c.). Il giudice valuta il peso della prestazione mancata nell'economia complessiva del contratto.
DQuali sono i modi per risolvere il contratto?
RDomanda giudiziale: si chiede al giudice di dichiarare risolto il contratto (art. 1453 c.c.). Diffida ad adempiere: si intima per iscritto di adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, salvo patto diverso o termine più breve giustificato dalla natura del contratto o dagli usi. Se il termine scade inutilmente, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.). Clausola risolutiva espressa: se il contratto la prevede per un inadempimento specifico, basta dichiarare all'altra parte che si intende avvalersene (art. 1456 c.c.).
DDopo aver chiesto la risoluzione si può tornare indietro?
RNo. Chi ha chiesto la risoluzione in giudizio non può più chiedere l'adempimento. Dal giorno della domanda, inoltre, l'inadempiente non può più adempiere (art. 1453, commi 2 e 3, c.c.). È invece possibile il percorso opposto: chi ha chiesto l'adempimento può poi chiedere la risoluzione.
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In sintesi
La risoluzione si chiede quando l’inadempimento è grave rispetto all’interesse della parte fedele al contratto. Si ottiene con domanda al giudice, diffida ad adempiere di almeno 15 giorni, clausola risolutiva espressa o scadenza di un termine essenziale. Ogni situazione va valutata sul testo del contratto e sui documenti.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 22 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.