Di regola l’impresa non può chiedere più del prezzo concordato. Il prezzo può aumentare solo in tre casi: variazioni autorizzate dal committente, variazioni necessarie o ordinate dal committente, e aumenti imprevedibili dei costi oltre un decimo del prezzo (artt. 1659, 1660, 1661 e 1664 c.c.). Un semplice aumento dei materiali, senza questi presupposti, non basta.
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Il prezzo concordato vincola l’impresa. Aumenti sono legittimi solo per variazioni autorizzate o ordinate, o per rincari imprevedibili oltre il 10%. Ogni modifica va scritta con il suo costo. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
L'impresa può cambiare i lavori di sua iniziativa?
No. L’appaltatore non può variare l’opera senza l’autorizzazione del committente (art. 1659 c.c.). L’autorizzazione si prova per iscritto. Se il prezzo è stato fissato a corpo per l’intera opera, le variazioni autorizzate non danno diritto a un compenso extra, salvo patto diverso.
La Cassazione ha precisato che le opere del tutto autonome rispetto al progetto, con una propria identità, sono un nuovo contratto e non una variazione. In quel caso la prova scritta non è sempre necessaria.
E se le variazioni sono necessarie?
Se per eseguire l’opera a regola d’arte servono variazioni e le parti non si accordano, le stabilisce il giudice, con il relativo prezzo (art. 1660 c.c.). Se l’importo supera un sesto del prezzo, l’impresa può recedere e ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, può recedere il committente, pagando un equo indennizzo.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaSe sono io a chiedere modifiche, devo pagarle?
Sì. Il committente può ordinare variazioni entro un sesto del prezzo (art. 1661 c.c.). L’impresa ha diritto al compenso per i maggiori lavori, anche se il prezzo era fissato a corpo. Per questo ogni modifica chiesta in cantiere andrebbe messa per iscritto, con il suo costo.
L'aumento dei materiali giustifica un prezzo più alto?
Solo a certe condizioni (art. 1664 c.c.):
La norma è derogabile: con una clausola di prezzo fisso e invariabile le parti possono escludere la revisione. La Cassazione ha ritenuto che la deroga non richieda formule particolari, se emerge dal contratto nel suo insieme (Cass. n. 5267/2018).
Cosa fare se arriva un conto più alto
- Confronta la richiesta con il preventivo firmato e con le modifiche autorizzate per iscritto.
- Chiedi all’impresa il dettaglio delle voci extra e la loro causa.
- Contesta per iscritto le voci non dovute.
- Paga la parte non contestata, per non passare dalla parte del torto.
Posso rifiutarmi di pagare?
Puoi rifiutare le voci non dovute, non l’intero corrispettivo. Se l’impresa agisce con un decreto ingiuntivo, si può fare opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.).
Domande frequenti
DL'impresa può cambiare i lavori di sua iniziativa?
RNo. L'appaltatore non può variare l'opera senza l'autorizzazione del committente (art. 1659 c.c.). L'autorizzazione si prova per iscritto. Se il prezzo è stato fissato a corpo per l'intera opera, le variazioni autorizzate non danno diritto a un compenso extra, salvo patto diverso.
DE se le variazioni sono necessarie?
RSe per eseguire l'opera a regola d'arte servono variazioni e le parti non si accordano, le stabilisce il giudice, con il relativo prezzo (art. 1660 c.c.). Se l'importo supera un sesto del prezzo, l'impresa può recedere e ottenere, secondo le circostanze, un'equa indennità.
DSe sono io a chiedere modifiche, devo pagarle?
RSì. Il committente può ordinare variazioni entro un sesto del prezzo (art. 1661 c.c.). L'impresa ha diritto al compenso per i maggiori lavori, anche se il prezzo era fissato a corpo. Per questo ogni modifica chiesta in cantiere andrebbe messa per iscritto, con il suo costo.
DL'aumento dei materiali giustifica un prezzo più alto?
RSolo a certe condizioni (art. 1664 c.c.): l'aumento deve derivare da circostanze imprevedibili al momento del contratto; deve superare un decimo del prezzo complessivo; la revisione copre solo la parte eccedente il decimo.
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In sintesi
Il prezzo concordato vincola l’impresa. Aumenti sono legittimi solo per variazioni autorizzate o ordinate, o per rincari imprevedibili oltre il 10%. Ogni modifica va scritta con il suo costo. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 14 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.