Clausola penale nel contratto: quanto vale e quando il giudice la riduce (artt. 1382-1384 c.c.)

La clausola penale fissa in anticipo il danno da inadempimento o ritardo. Quando è dovuta, se si somma al danno e quando il giudice la riduce (art. 1384 c.c.).

Diritto civile · Guida pratica

Clausola penale nel contratto: quanto vale e quando il giudice la riduce (artt. 1382-1384 c.c.)

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 26 ottobre 2026·Aggiornato il 26 ottobre 2026·Lettura 3 min

La clausola penale è il patto con cui le parti stabiliscono in anticipo quanto dovrà pagare chi non adempie o adempie in ritardo (art. 1382 c.c.). La penale è dovuta senza bisogno di provare il danno. Il giudice può ridurla, anche d’ufficio, se è manifestamente eccessiva o se l’obbligazione è stata eseguita in parte (art. 1384 c.c.).

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La clausola penale fissa in anticipo la somma dovuta per l’inadempimento o il ritardo, senza prova del danno. Il giudice può ridurla, anche d’ufficio, se è manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore, valutato al momento dell’applicazione. La formulazione della clausola va curata in fase di redazione del contratto.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 1382 c.c.art. 1384 c.c.art. 1383 c.c.

A cosa serve la clausola penale?

La penale ha due funzioni:

  • liquidare in anticipo il danno, evitando una causa lunga sul suo ammontare;
  • spingere all’adempimento, perché chi si obbliga conosce in anticipo il costo del proprio inadempimento.

È frequente nei contratti di appalto, nei preliminari di compravendita, nelle forniture e nei contratti di locazione, soprattutto per i ritardi nella consegna o nel rilascio.

La penale si somma al risarcimento del danno?

Di regola no. La penale limita il risarcimento alla somma pattuita (art. 1382 c.c.). Il creditore può ottenere il danno ulteriore solo se il contratto lo prevede espressamente. In quel caso il danno eccedente la penale va provato.

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Si possono chiedere insieme la prestazione e la penale?

Non si possono chiedere insieme la prestazione principale e la penale, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.). Esempio: se la consegna di un immobile avviene con sei mesi di ritardo, si può pretendere la consegna e anche la penale per ogni mese di ritardo.

Quando il giudice riduce la penale?

L’art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurre equamente la penale in due casi:

1
l’obbligazione principale è stata eseguita in parte;
2
l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo.

Il parametro è sempre l’interesse che il creditore aveva all’adempimento, non il danno effettivamente subito.

Il giudice può ridurla anche se il debitore non lo chiede?

Sì. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18128 del 13 settembre 2005, hanno stabilito che il potere di riduzione si può esercitare d’ufficio. La funzione è di controllo dell’autonomia privata secondo equità. Il debitore deve comunque fornire al giudice gli elementi di fatto da cui emerge l’eccessività: la riduzione d’ufficio non lo esonera dagli oneri di allegazione e prova.

A quale momento si guarda per valutare l'eccessività?

Non solo alla data della firma. Con l’ordinanza n. 18463 del 7 luglio 2025 la Cassazione ha precisato che il giudice deve considerare l’interesse del creditore e l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio del contratto al momento in cui la penale si applica. Contano quindi anche le circostanze emerse durante l’esecuzione, come la durata effettiva del ritardo.

Come scrivere una penale equilibrata

  • Indicare con chiarezza quale inadempimento fa scattare la penale.
  • Distinguere tra penale per ritardo e penale per inadempimento definitivo.
  • Prevedere, se serve, il risarcimento del danno ulteriore.
  • Fissare un tetto massimo per le penali giornaliere o mensili.

Domande frequenti

DA cosa serve la clausola penale?

RLa penale ha due funzioni: liquidare in anticipo il danno, evitando una causa lunga sul suo ammontare; spingere all'adempimento, perché chi si obbliga conosce in anticipo il costo del proprio inadempimento.

DLa penale si somma al risarcimento del danno?

RDi regola no. La penale limita il risarcimento alla somma pattuita (art. 1382 c.c.). Il creditore può ottenere il danno ulteriore solo se il contratto lo prevede espressamente. In quel caso il danno eccedente la penale va provato.

DSi possono chiedere insieme la prestazione e la penale?

RNon si possono chiedere insieme la prestazione principale e la penale, salvo che la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo (art. 1383 c.c.). Esempio: se la consegna di un immobile avviene con sei mesi di ritardo, si può pretendere la consegna e anche la penale per ogni mese di ritardo.

DQuando il giudice riduce la penale?

RL'art. 1384 c.c. consente al giudice di ridurre equamente la penale in due casi: l'obbligazione principale è stata eseguita in parte; l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo.

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In sintesi

La clausola penale fissa in anticipo la somma dovuta per l’inadempimento o il ritardo, senza prova del danno. Il giudice può ridurla, anche d’ufficio, se è manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore, valutato al momento dell’applicazione. La formulazione della clausola va curata in fase di redazione del contratto.

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Contenuto informativo aggiornato il 26 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.

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