La messa in mora è la richiesta scritta con cui il creditore intima al debitore di adempiere (art. 1219 c.c.). Produce due effetti principali: da quel momento il debitore risponde del ritardo e la prescrizione si interrompe (art. 2943, comma 4, c.c.). Dopo l’interruzione il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo (art. 2945 c.c.).
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La messa in mora è una richiesta scritta, firmata e recapitata al debitore. Fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione, che poi riparte da capo. Conviene conservare la prova della consegna e rinnovarla prima della scadenza del nuovo termine.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Come si fa la messa in mora?
Serve un atto scritto che giunga al debitore. Le forme più usate sono:
La messa in mora è un atto recettizio: produce effetti quando arriva all’indirizzo del debitore (artt. 1334 e 1335 c.c.). Per questo conviene sempre una forma che dimostri la consegna.
Cosa deve contenere la lettera?
Non basta un semplice sollecito generico: la dichiarazione deve manifestare in modo chiaro la volontà di ottenere il pagamento.
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Richiedi una consulenzaLa firma è davvero necessaria?
Sì. Con l’ordinanza n. 2335 del 24 gennaio 2024 la Cassazione ha stabilito che la sottoscrizione della lettera di costituzione in mora è indispensabile per interrompere la prescrizione. La firma è il modo con cui il creditore si assume la paternità della richiesta. Una lettera non firmata non produce l’effetto interruttivo.
Quando la mora scatta senza lettera?
Non serve l’intimazione nei casi previsti dall’art. 1219, comma 2, c.c.:
- debito nato da fatto illecito;
- il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
- il termine è scaduto e il pagamento va eseguito al domicilio del creditore, come di regola per le somme di denaro.
Anche in questi casi la lettera resta utile: la mora automatica non interrompe da sola la prescrizione.
Quali effetti produce la messa in mora?
Ogni quanto va rinnovata?
La prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento. Se il credito non viene pagato, la messa in mora va ripetuta prima della nuova scadenza oppure sostituita da un’azione giudiziale. La domanda giudiziale interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino alla sentenza definitiva (art. 2945, comma 2, c.c.).
Domande frequenti
DCome si fa la messa in mora?
RServe un atto scritto che giunga al debitore. Le forme più usate sono: raccomandata con avviso di ricevimento; posta elettronica certificata (PEC), che prova invio e consegna; notifica tramite ufficiale giudiziario o dall'avvocato.
DCosa deve contenere la lettera?
RNome del creditore e del debitore. Indicazione del credito: contratto, fatture, importo. Richiesta esplicita di pagamento, con un termine per adempiere.
DLa firma è davvero necessaria?
RSì. Con l'ordinanza n. 2335 del 24 gennaio 2024 la Cassazione ha stabilito che la sottoscrizione della lettera di costituzione in mora è indispensabile per interrompere la prescrizione. La firma è il modo con cui il creditore si assume la paternità della richiesta. Una lettera non firmata non produce l'effetto interruttivo.
DQuando la mora scatta senza lettera?
RNon serve l'intimazione nei casi previsti dall'art. 1219, comma 2, c.c.: debito nato da fatto illecito; il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere; il termine è scaduto e il pagamento va eseguito al domicilio del creditore, come di regola per le somme di denaro.
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In sintesi
La messa in mora è una richiesta scritta, firmata e recapitata al debitore. Fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione, che poi riparte da capo. Conviene conservare la prova della consegna e rinnovarla prima della scadenza del nuovo termine.
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Contenuto informativo aggiornato il 28 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.