Gragnano: la catena di supermercati paga la nostra pasta a 120 giorni e chiede contributi extra, è legale?

Caso tipico: un pastificio di Gragnano e una catena della grande distribuzione. Termini di pagamento, pratiche vietate dal d.lgs. 198/2021 e come tutelarsi.

Imprese · Caso tipico · Area stabiese e Monti Lattari

Gragnano: la catena di supermercati paga la nostra pasta a 120 giorni e chiede contributi extra, è legale?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 21 ottobre 2026·Aggiornato il 21 ottobre 2026·Lettura 3 min

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Nei rapporti tra imprese della filiera agroalimentare alcune pratiche sono vietate per legge, anche se il fornitore le ha accettate. Per i prodotti non deperibili, come la pasta secca, il pagamento non può superare di regola i 60 giorni; sono vietati anche le modifiche unilaterali e i pagamenti non collegati alla vendita.

In 30 secondi

Il d.lgs. 198/2021 vieta, nelle cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprese, i pagamenti oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 per quelli non deperibili, le modifiche unilaterali e i contributi non collegati alla vendita. I contratti vanno fatti per iscritto. Le violazioni si possono segnalare all'ICQRF.

Riferimenti normativi

d.lgs. 198/2021, art. 3d.lgs. 198/2021, art. 4d.lgs. 198/2021direttiva (UE) 2019/633

Il caso tipico

Questo caso è inventato. Un pastificio familiare di Gragnano rifornisce una catena di supermercati del Centro-Sud. Il contratto quadro prevede pagamento a 120 giorni; ogni anno la catena trattiene «contributi promozionali» e «contributi di apertura punto vendita» non legati alle vendite effettive e cambia il listino con una semplice email.

Quale legge si applica?

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/633, disciplina le pratiche commerciali sleali nelle cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprese. Prevede tra l’altro che i contratti di cessione siano conclusi per iscritto, con l’indicazione di durata, quantità, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione, anche a distanza.

Richiedi una consulenza

Entro quanto deve pagare il supermercato?

La legge vieta i pagamenti effettuati oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per quelli non deperibili, con decorrenza dalla consegna o dal momento in cui è stabilito l’importo dovuto, secondo le regole dell’art. 4. La pasta secca rientra tra i prodotti non deperibili: un termine di 120 giorni non è ammesso.

Gli strumenti a disposizione

Segnalazione all'ICQRF: con richiesta di riservatezza sull'identità del fornitore.
Diffida e interessi di mora: sulle fatture pagate oltre il termine di legge.
Contratto scritto conforme: termini, listino e contributi chiari per il futuro.

Quali altre pratiche sono vietate?

Tra le pratiche vietate ci sono le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, la richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti, il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto. In caso di ritardo restano dovuti anche gli interessi di mora tra imprese.

Cosa può fare il pastificio?

Può segnalare le violazioni all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), che è l’autorità di contrasto e può irrogare sanzioni, chiedendo la riservatezza della propria identità. In parallelo può chiedere il pagamento degli interessi, contestare le trattenute e rinegoziare un contratto conforme.

Cosa fare, passo per passo

  1. 1
    Raccogliere contratto, ordini e fatture
  2. 2
    Calcolare i giorni di pagamento effettivi
  3. 3
    Elencare trattenute e contributi
  4. 4
    Diffida e richiesta interessi
  5. 5
    Valutare la segnalazione all'ICQRF

Dalla pratica dello studio

Quando un'impresa alimentare ci sottopone un contratto con la grande distribuzione chiediamo il contratto quadro, il listino, le note di credito per contributi e l'estratto del partitario cliente. Il calcolo dei giorni medi di pagamento è il primo dato utile.

Domande frequenti

DQuale legge si applica?

RIl d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/633, disciplina le pratiche commerciali sleali nelle cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprese. Prevede tra l'altro che i contratti di cessione siano conclusi per iscritto, con l’indicazione di durata, quantità, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.

DEntro quanto deve pagare il supermercato?

RLa legge vieta i pagamenti effettuati oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per quelli non deperibili, con decorrenza dalla consegna o dal momento in cui è stabilito l'importo dovuto, secondo le regole dell’art. 4. La pasta secca rientra tra i prodotti non deperibili: un termine di 120 giorni non è ammesso.

DQuali altre pratiche sono vietate?

RTra le pratiche vietate ci sono le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, la richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti, il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni del contratto. In caso di ritardo restano dovuti anche gli interessi di mora tra imprese.

DCosa può fare il pastificio?

RPuò segnalare le violazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), che è l’autorità di contrasto e può irrogare sanzioni, chiedendo la riservatezza della propria identità. In parallelo può chiedere il pagamento degli interessi, contestare le trattenute e rinegoziare un contratto conforme.

Guide collegate

Tutte le guide per le imprese →

In sintesi

Per la pasta secca la grande distribuzione deve pagare di regola entro 60 giorni; modifiche unilaterali e contributi non collegati alle vendite sono vietati. Il fornitore può segnalare all'ICQRF e chiedere interessi e restituzioni.

Hai una questione simile in penisola sorrentina, in costiera o nell’area stabiese?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Non serve venire in studio: la consulenza si svolge anche a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Si riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 21 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.

Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

Contatti

Hai una domanda su questo tema?

Scrivi in breve la tua situazione: ti risponderemo entro un giorno lavorativo. Puoi anche scriverci su WhatsApp o chiamare il 347 5264190. Consulenza in studio, su appuntamento, o a distanza da tutta Italia.

*file consentiti .doc, .docx, .png, .jpg, .pdf, .rtf

Altre guide legali