Garanzie personali alla banca: gli amministratori della società di farmacia

Caso tipico: il socio amministratore ha firmato fideiussioni per il fido della società e la banca chiede il pagamento al garante. Limiti della garanzia, clausole ABI e responsabilità degli amministratori.

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Il socio amministratore di una società che gestisce una farmacia ha firmato fideiussioni personali per il fido della società. Con i ritardi dell’ASL la società non rientra, la banca revoca l’affidamento e scrive al garante, chiedendo il pagamento in pochi giorni.

In 30 secondi

  • La fideiussione si legge con attenzione: importo massimo, durata e clausole a prima richiesta.
  • Alcune clausole dello schema ABI sono state giudicate frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza; secondo le Sezioni Unite, i contratti «a valle» che le riproducono sono nulli solo in parte.
  • Gli amministratori possono rispondere verso la società e i creditori nei casi previsti dal codice civile.

Che cosa dice la legge

Il fideiussore risponde personalmente, in solido col debitore, entro l’importo garantito e non oltre il debito principale (artt. 1936, 1938, 1941 e 1944 c.c.). Il testo può contenere clausole che derogano alla disciplina ordinaria, come quelle sui termini dell’art. 1957 c.c.: vanno lette riga per riga.

Sulle clausole degli schemi uniformi usati dalle banche, le Sezioni Unite (sent. n. 41994/2021) hanno affermato che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante sono parzialmente nulli, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema che costituiva l’intesa vietata (art. 2, commi 2 e 3, l. 287/1990; art. 1419 c.c.), salvo che risulti una diversa volontà delle parti. La fideiussione, depurata delle sole clausole nulle, resta valida: la nullità parziale non libera di per sé il garante.

Una novità importante è la sentenza delle Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026. Per le fideiussioni specifiche che riproducono le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., stipulate in un periodo precedente o successivo a quello considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito deve accertare se il modello contrattuale corrisponda a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Il provvedimento amministrativo è un elemento di prova, ma da solo non è sufficiente. Dunque la sola coincidenza testuale delle clausole non basta in questi casi: la verifica va fatta caso per caso, sui documenti reali.

La responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori è disciplinata dal codice civile (artt. 2392, 2394 e 2395 per la società per azioni; art. 2476 per la società a responsabilità limitata). Le regole sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni sono state riformate nel 2026 (d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9, in vigore dal 29 aprile 2026, che ha modificato gli artt. 2392, 2393 e 2394-bis c.c.); per le società a responsabilità limitata vale l’art. 2476 c.c. Ogni scelta va valutata sui documenti reali.

Che cosa fare

  1. Chiedere alla banca copia di contratto di fido, fideiussione ed estratti conto.
  2. Controllare date, importi garantiti e clausole.
  3. Non firmare riconoscimenti di debito o piani di rientro senza averli letti.
  4. Valutare con tempo una trattativa e, se serve, l’azione.

Domande frequenti

Se ho firmato, devo pagare tutto?

Non necessariamente: dipende dai limiti dell’importo garantito, dal debito principale e dalla validità delle clausole (artt. 1938, 1941 e 1957 c.c.). La nullità di alcune clausole, tuttavia, non cancella di per sé la garanzia.

Posso essere citato personalmente?

Sì, come garante, nei limiti del contratto.

Conviene trattare con la banca?

Spesso sì, ma dopo aver capito la posizione esatta.

Come procedere

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