Caso tipico · Un problema che capita spesso
Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.
Finché il genitore è in vita, la donazione fatta a un solo figlio non si può contestare per lesione della legittima: le tutele dei figli si attivano solo all’apertura della successione, con la collazione e, se serve, con l’azione di riduzione.
In 30 secondi
La donazione a un solo figlio non si può contestare finché il genitore è in vita. Dopo la successione entrano in gioco collazione e azione di riduzione; nel frattempo conviene conservare i documenti delle liberalità.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il caso tipico
Questo caso è inventato. Lucia, di Caserta, scopre che la madre ha donato con atto notarile l’appartamento di famiglia al fratello, che vive con lei e la assiste. Lucia teme di restare senza nulla e chiede se può «bloccare» la donazione.
Perché oggi non si può agire?
Il diritto alla legittima nasce con la morte del genitore. Prima di allora qualsiasi accordo sulla futura eredità è vietato: è il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Il genitore, finché è capace, è libero di disporre dei suoi beni.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaCosa succederà alla successione?
Cosa è cambiato con la riforma del 2025?
Una legge del 2025 ha modificato le regole sulla restituzione degli immobili donati quando sono già stati venduti a terzi: oggi il legittimario ha tutele soprattutto in denaro verso il donatario. È un punto da verificare caso per caso con il testo vigente.
C'è qualcosa da fare già oggi?
Sì, sul piano pratico: conservare copia dell’atto di donazione, annotare eventuali altre liberalità (somme di denaro, pagamenti fatti dal genitore per conto del fratello) e, se possibile, favorire un dialogo in famiglia. Un testamento del genitore che tenga conto della donazione può evitare liti future.
Dalla pratica dello studio
Molti figli arrivano in studio con la sola visura catastale. Per una valutazione utile servono l’atto di donazione completo, l’elenco degli altri beni del genitore e notizie su eventuali somme di denaro date ai figli negli anni.
Domande frequenti
DPerché oggi non si può agire?
RIl diritto alla legittima nasce con la morte del genitore. Prima di allora qualsiasi accordo sulla futura eredità è vietato: è il divieto dei patti successori (art. 458 c.c.). Il genitore, finché è capace, è libero di disporre dei suoi beni.
DCosa succederà alla successione?
RCollazione: il figlio che ha ricevuto una donazione deve conferirla nella massa ereditaria, salvo dispensa, perché la divisione tenga conto di quanto ha già avuto (art. 737 c.c.); Riduzione: se la donazione supera la quota disponibile e lede la quota riservata, l'altro figlio può chiedere di ridurla (artt. 553 e seguenti c.c.); Calcolo: la legittima si calcola sommando i beni lasciati, tolti i debiti, e quelli donati in vita (art. 556 c.c.).
DCosa è cambiato con la riforma del 2025?
RUna legge del 2025 ha modificato le regole sulla restituzione degli immobili donati quando sono già stati venduti a terzi: oggi il legittimario ha tutele soprattutto in denaro verso il donatario. È un punto da verificare caso per caso con il testo vigente.
DC'è qualcosa da fare già oggi?
RSì, sul piano pratico: conservare copia dell'atto di donazione, annotare eventuali altre liberalità (somme di denaro, pagamenti fatti dal genitore per conto del fratello) e, se possibile, favorire un dialogo in famiglia. Un testamento del genitore che tenga conto della donazione può evitare liti future.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →
In sintesi
La donazione a un solo figlio non si può contestare finché il genitore è in vita. Dopo la successione entrano in gioco collazione e azione di riduzione; nel frattempo conviene conservare i documenti delle liberalità.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 10 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.