Sant’Agnello: il testamento mi lascia un piccolo appartamento «al posto della legittima», devo accettarlo?

Caso tipico: un figlio riceve per testamento un appartamento al posto della legittima. Cosa comporta tenerlo, come si rinuncia e quando conviene chiedere la legittima.

Successioni e donazioni · Caso tipico · Penisola sorrentina

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Sant'Agnello: il testamento mi lascia un piccolo appartamento «al posto della legittima», devo accettarlo?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 9 dicembre 2026·Aggiornato il 9 dicembre 2026·Lettura 3 min

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Il legato in sostituzione di legittima mette il figlio davanti a una scelta: tenere il bene lasciato dal genitore oppure rinunciarvi e chiedere la quota di legittima. Chi tiene il legato, di regola, non può poi chiedere un supplemento anche se il bene vale meno della legittima.

In 30 secondi

Con il legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.) il figlio può tenere il bene, perdendo di regola il diritto al supplemento, oppure rinunciarvi e chiedere la legittima. La rinuncia a un legato immobiliare va fatta per iscritto. Chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare un termine per la scelta (art. 650 c.c.).

Riferimenti normativi

art. 551 c.c.art. 649 c.c.art. 650 c.c.art. 536 c.c.art. 1350 c.c.

Il caso tipico

Questo è un caso tipico. Una madre di Sant'Agnello lascia per testamento la villa e le altre proprietà alla figlia che l'ha assistita, e all'altro figlio un piccolo appartamento «in sostituzione della sua legittima». Il figlio non sa se tenerlo o chiedere di più.

Cosa dice la legge?

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento quando il valore del legato è inferiore alla legittima, salvo che il testatore gli abbia espressamente attribuito questa facoltà (art. 551 c.c.).

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Serve accettare il legato?

No: il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (art. 649 c.c.). Per questo, chi vuole chiedere la legittima deve rinunciare in modo chiaro. Quando il legato riguarda un immobile, la rinuncia va fatta per iscritto.

Le due scelte a confronto

Tenere il legato: il bene è subito suo, ma di regola niente supplemento.
Rinunciare per iscritto: si chiede la legittima, anche con l'azione di riduzione.
Prima di scegliere: stima del patrimonio e non usare il bene come proprio.

Fino a quando si può scegliere?

Chiunque vi abbia interesse, per esempio la sorella erede, può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il legatario dichiari se intende rinunziare; trascorso il termine senza dichiarazione, la facoltà si perde (art. 650 c.c.). Anche comportamenti come l’affitto o la vendita dell’appartamento possono essere letti come scelta di tenerlo.

Come si decide se conviene rinunciare?

Serve un conto: valore di tutti i beni della madre al momento della morte, più le donazioni fatte in vita, meno i debiti. Dal risultato si ricava la legittima del figlio e la si confronta con il valore dell’appartamento. Vanno pesati anche i tempi e i costi di una causa.

Cosa fare, passo per passo

  1. 1
    Leggere il testamento pubblicato
  2. 2
    Non usare né affittare il bene
  3. 3
    Stimare patrimonio e donazioni
  4. 4
    Calcolare la legittima
  5. 5
    Scegliere: tenere o rinunciare per iscritto

Dalla pratica dello studio

Quando arriva un testamento con un legato in sostituzione di legittima consigliamo di non compiere atti sul bene prima della stima. Chiediamo il testamento, l'elenco dei beni e le donazioni fatte in vita.

Domande frequenti

DCosa dice la legge?

RSe a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento quando il valore del legato è inferiore alla legittima, salvo che il testatore gli abbia espressamente attribuito questa facoltà (art. 551 c.c.).

DServe accettare il legato?

RNo: il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare (art. 649 c.c.). Per questo, chi vuole chiedere la legittima deve rinunciare in modo chiaro. Quando il legato riguarda un immobile, la rinuncia va fatta per iscritto.

DFino a quando si può scegliere?

RChiunque vi abbia interesse, per esempio la sorella erede, può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il legatario dichiari se intende rinunziare; trascorso il termine senza dichiarazione, la facoltà si perde (art. 650 c.c.). Anche comportamenti come l'affitto o la vendita dell'appartamento possono essere letti come scelta di tenerlo.

DCome si decide se conviene rinunciare?

RServe un conto: valore di tutti i beni della madre al momento della morte, più le donazioni fatte in vita, meno i debiti. Dal risultato si ricava la legittima del figlio e la si confronta con il valore dell'appartamento. Vanno pesati anche i tempi e i costi di una causa.

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In sintesi

Il legato in sostituzione di legittima si può tenere, rinunciando di regola al supplemento, o rinunciare per iscritto per chiedere la legittima. La scelta va fatta dopo la stima del patrimonio e prima di usare il bene.

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Contenuto informativo aggiornato il 9 dicembre 2026. Non costituisce parere legale.

Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

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