La legge italiana ammette tre forme ordinarie di testamento: olografo, pubblico e segreto (art. 601 c.c.). L’olografo è scritto a mano dal testatore e non costa nulla. Il pubblico è ricevuto dal notaio davanti a due testimoni ed è il più difficile da contestare. Il segreto è una via di mezzo, poco usata: il testatore lo prepara e lo consegna sigillato al notaio.
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Le tre forme hanno lo stesso valore giuridico. L’olografo non ha costi notarili ma è più esposto a smarrimento e contestazioni. Il pubblico costa di più ma dà più certezza. La scelta dipende dal patrimonio, dai rapporti tra gli eredi e dalle condizioni del testatore.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Quali requisiti deve avere ciascuna forma?
Il testamento scritto al computer e conservato solo in formato digitale non è valido: la legge non prevede un testamento digitale.
Quanto costa fare testamento?
Dal 2012 le tariffe notarili non sono più obbligatorie, quindi i costi variano da notaio a notaio. Un’indagine di Altroconsumo indica questi ordini di grandezza:
segreto
pubblico
Dopo la morte, l’olografo e il segreto vanno pubblicati con verbale del notaio (art. 620 c.c.); anche questo passaggio ha un costo. Conviene chiedere un preventivo scritto prima.
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Richiedi una consulenzaQuale forma è più sicura contro le contestazioni?
Il pubblico offre più garanzie. Il notaio identifica il testatore, ne raccoglie la volontà con testimoni e custodisce l’originale. L’olografo invece può essere:
- smarrito, distrutto o nascosto;
- contestato come falso: chi ne nega l’autenticità deve però provarlo con un’azione di accertamento (Cass. Sezioni Unite n. 12307/2015);
- annullato per vizi di forma, per esempio se manca la data completa (art. 606 c.c.).
Si può cambiare o ritirare il testamento?
Sì, sempre. Ogni testamento si revoca con un testamento successivo o con atto notarile (art. 680 c.c.). Il testamento segreto e l’olografo depositati possono essere ritirati dal notaio (art. 608 c.c.). Il testamento segreto che non ha i requisiti del suo tipo vale come olografo, se ne ha i requisiti (art. 607 c.c.).
Come scegliere
In tutti i casi il notaio iscrive il testamento nel Registro generale dei testamenti (legge 307/1981), così gli eredi possono trovarlo.
Domande frequenti
DQuali requisiti deve avere ciascuna forma?
ROlografo (art. 602 c.c.): scritto per intero a mano, datato e sottoscritto dal testatore. La data comprende giorno, mese e anno. Pubblico (art. 603 c.c.): il testatore dichiara la sua volontà al notaio in presenza di due testimoni; il notaio la mette per iscritto, la legge e la fa sottoscrivere. Segreto (artt. 604-605 c.c.): può essere scritto anche da un terzo o al computer, ma va sottoscritto dal testatore, sigillato e consegnato al notaio davanti a due testimoni.
DQuanto costa fare testamento?
RDal 2012 le tariffe notarili non sono più obbligatorie, quindi i costi variano da notaio a notaio. Un'indagine di Altroconsumo indica questi ordini di grandezza: olografo conservato in casa: nessun costo notarile; depositato dal notaio: circa 100-300 euro; segreto: circa 500-1.500 euro; pubblico: circa 1.000-2.000 euro, di più se il contenuto è complesso.
DQuale forma è più sicura contro le contestazioni?
RIl pubblico offre più garanzie. Il notaio identifica il testatore, ne raccoglie la volontà con testimoni e custodisce l'originale. L'olografo invece può essere: smarrito, distrutto o nascosto; contestato come falso: chi ne nega l'autenticità deve però provarlo con un'azione di accertamento (Cass. Sezioni Unite n. 12307/2015); annullato per vizi di forma, per esempio se manca la data completa (art. 606 c.c.).
DSi può cambiare o ritirare il testamento?
RSì, sempre. Ogni testamento si revoca con un testamento successivo o con atto notarile (art. 680 c.c.). Il testamento segreto e l'olografo depositati possono essere ritirati dal notaio (art. 608 c.c.). Il testamento segreto che non ha i requisiti del suo tipo vale come olografo, se ne ha i requisiti (art. 607 c.c.).
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In sintesi
Le tre forme hanno lo stesso valore giuridico. L’olografo non ha costi notarili ma è più esposto a smarrimento e contestazioni. Il pubblico costa di più ma dà più certezza. La scelta dipende dal patrimonio, dai rapporti tra gli eredi e dalle condizioni del testatore.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 16 dicembre 2026. Non costituisce parere legale.