Patti successori: perché non si può promettere o rinunciare all’eredità prima della morte (art. 458 c.c.)

Promettere l’eredità o rinunciarvi prima della morte è nullo (art. 458 c.c.). In vita restano testamento, donazioni e patto di famiglia. Novità 2025.

Successioni e donazioni · Guida pratica

Patti successori: perché non si può promettere o rinunciare all'eredità prima della morte (art. 458 c.c.)

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 8 gennaio 2027·Aggiornato il 8 gennaio 2027·Lettura 3 min

In Italia non si può promettere la propria eredità con un contratto, né vendere o rinunciare in anticipo ai diritti su un’eredità non ancora aperta. Questi accordi si chiamano patti successori e sono nulli (art. 458 c.c.). L’unica eccezione è il patto di famiglia per le aziende e le quote societarie (artt. 768-bis e seguenti c.c.). Per organizzare la successione in vita si usano il testamento, le donazioni e, per l’impresa, il patto di famiglia.

In 30 secondi

Promettere o rinunciare a un’eredità futura è nullo. La legittima si può rinunciare solo dopo la morte. In vita si possono usare testamento, donazioni, patto di famiglia e polizze. Dal 18 dicembre 2025 le donazioni immobiliari circolano con meno rischi per i terzi acquirenti.

Da ricordare

18 dicembre 2025

18 giugno 2026

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

art. 458 c.c.artt. 768-bis e seguenti c.c.art. 679 c.c.art. 557, secondo comma, c.c.art. 768-quater c.c.artt. 561 e 563 c.c.

Quali accordi sono vietati?

1
Patti istitutivi: “ti lascio la casa se mi assisti fino alla morte”, scritto come contratto.
2
Patti dispositivi: vendere o donare ciò che si erediterà da un genitore ancora in vita.
3
Patti rinunciativi: rinunciare oggi alla futura eredità o alla legittima.

Perché la legge li vieta?

Il testamento deve restare libero e revocabile fino all’ultimo giorno (art. 679 c.c.). Un contratto vincolerebbe la volontà del testatore. Il divieto protegge anche i futuri eredi da rinunce fatte sotto pressione o senza conoscere il valore dei beni.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.

Richiedi una consulenza

Un figlio può rinunciare alla legittima mentre il genitore è vivo?

No. La rinuncia all’azione di riduzione è valida solo dopo la morte del donante (art. 557, secondo comma, c.c.). La Cassazione (sent. 5 gennaio 2024, n. 366) ha dichiarato nulla una transazione con cui un futuro erede rinunciava, con il genitore ancora in vita, ai diritti anche di legittimario sulla futura successione.

Ogni accordo che guarda alla morte è un patto successorio?

No. Secondo la Cassazione (sent. 2 settembre 2020, n. 18198) l’atto è vietato quando la morte incide sulla sua causa: riguarda ciò che resterà del patrimonio alla morte e un beneficiario che deve essere vivo in quel momento. Un contratto che produce effetti subito, anche se l’esecuzione è rinviata, può essere valido.

Cosa si può fare in vita?

Testamento

sempre revocabile, nel rispetto della legittima.

Donazione

trasferisce subito il bene; alla morte si tiene conto delle donazioni nella divisione (collazione) e nel calcolo della legittima.

Patto di famiglia

l’imprenditore trasferisce l’azienda o le quote a uno o più discendenti; al contratto partecipano il coniuge e gli altri legittimari, che vengono liquidati. Ciò che è stato ricevuto non è soggetto a collazione né a riduzione (art. 768-quater c.c.).
Polizza vita con beneficiari designati e trust, nei limiti della legittima.

Cosa è cambiato per le donazioni dal 18 dicembre 2025?

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato gli artt. 561 e 563 c.c.

Prima

il legittimario leso poteva recuperare l’immobile donato anche dal terzo che lo aveva acquistato dal donatario, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione.

Ora

la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti né le ipoteche; il legittimario ha un diritto di credito in denaro verso il donatario.

Transitorio

per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 il vecchio regime valeva solo se la domanda di riduzione o l’opposizione erano notificate e trascritte entro il 18 giugno 2026.

Le case ricevute in donazione sono quindi più facili da vendere o da dare in garanzia per un mutuo.

Domande frequenti

DQuali accordi sono vietati?

RPatti istitutivi: "ti lascio la casa se mi assisti fino alla morte", scritto come contratto. Patti dispositivi: vendere o donare ciò che si erediterà da un genitore ancora in vita. Patti rinunciativi: rinunciare oggi alla futura eredità o alla legittima.

DPerché la legge li vieta?

RIl testamento deve restare libero e revocabile fino all'ultimo giorno (art. 679 c.c.). Un contratto vincolerebbe la volontà del testatore. Il divieto protegge anche i futuri eredi da rinunce fatte sotto pressione o senza conoscere il valore dei beni.

DUn figlio può rinunciare alla legittima mentre il genitore è vivo?

RNo. La rinuncia all'azione di riduzione è valida solo dopo la morte del donante (art. 557, secondo comma, c.c.). La Cassazione (sent. 5 gennaio 2024, n. 366) ha dichiarato nulla una transazione con cui un futuro erede rinunciava, con il genitore ancora in vita, ai diritti anche di legittimario sulla futura successione.

DOgni accordo che guarda alla morte è un patto successorio?

RNo. Secondo la Cassazione (sent. 2 settembre 2020, n. 18198) l'atto è vietato quando la morte incide sulla sua causa: riguarda ciò che resterà del patrimonio alla morte e un beneficiario che deve essere vivo in quel momento. Un contratto che produce effetti subito, anche se l'esecuzione è rinviata, può essere valido.

Guide collegate

Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →

In sintesi

Promettere o rinunciare a un’eredità futura è nullo. La legittima si può rinunciare solo dopo la morte. In vita si possono usare testamento, donazioni, patto di famiglia e polizze. Dal 18 dicembre 2025 le donazioni immobiliari circolano con meno rischi per i terzi acquirenti.

Hai una questione simile?

Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 8 gennaio 2027. Non costituisce parere legale.

Contatti

Hai una domanda su questo tema?

Scrivi in breve la tua situazione: ti risponderemo entro un giorno lavorativo. Puoi anche scriverci su WhatsApp o chiamare il 347 5264190. Consulenza in studio, su appuntamento, o a distanza da tutta Italia.

*file consentiti .doc, .docx, .png, .jpg, .pdf, .rtf

Altre guide legali