- Una frase offensiva online può essere diffamazione se danneggia la tua reputazione e la leggono più persone.
- Prima di tutto salva le prove: schermata con data, indirizzo (URL) e profilo di chi scrive.
- Puoi chiedere la rimozione alla piattaforma e al giudice, presentare querela e chiedere il risarcimento in sede civile.
- Querela: il termine è di tre mesi da quando sai del fatto.
Pubblicato il 13 ottobre 2026.
Quando è diffamazione
La diffamazione è prevista dall’articolo 595 del codice penale: offendi la reputazione di una persona assente, comunicando con più persone. Su internet è facile che accada: un post, un commento, una recensione, un messaggio in un gruppo.
Non tutte le critiche sono reato. Si può criticare, raccontare un fatto vero, esprimere un’opinione, purché si resti nei limiti della verità, dell’interesse pubblico e di un linguaggio corretto. Una recensione falsa o piena di insulti va oltre.
Come raccogliere le prove
Non basta dire «l’ho letto»: servono prove che reggano. Fai una schermata con data e ora, copia l’indirizzo della pagina e salva il nome del profilo. Se la pagina è importante, fai attestare il contenuto da un professionista (per esempio con un verbale di constatazione) o con strumenti di acquisizione affidabili.
Conserva anche le conseguenze: clienti persi, disdette, messaggi di terzi, perché ti servono per provare il danno.
Le strade, una per volta
Rimozione. Scrivi alla piattaforma con il link e spiega il motivo. In presenza di dati personali puoi chiedere la cancellazione (art. 17 GDPR) e, per i risultati di ricerca, la deindicizzazione. Se non basta, puoi chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza.
Querela. Va presentata entro tre mesi da quando hai conosciuto il fatto. Apre il procedimento penale.
Risarcimento. In sede civile puoi chiedere i danni (artt. 2043 e 2059 c.c.): il danno alla reputazione e le perdite economiche. Il termine di prescrizione è di norma cinque anni.
Se sei tu a essere accusato
Se qualcuno ti scrive una diffida per un tuo post o una tua recensione, non rispondere a caldo. Salva il testo originale, controlla se i fatti sono veri e documentabili e chiedi un parere prima di cancellare tutto: cancellare può essere visto come ammissione.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il titolare di un piccolo negozio a Napoli trova una recensione che lo accusa di vendere merce contraffatta. Chi scrive non è mai stato suo cliente. In pochi giorni arrivano meno clienti. Lui cancella la risposta che aveva scritto e non ha salvato nulla.
La soluzione migliore per te
- Subito: salva la pagina con data, ora e indirizzo e chiedi alla piattaforma di rimuovere il contenuto.
- Nei giorni successivi: una diffida scritta a chi ha pubblicato di solito costa meno di una causa e a volte basta. Se il contenuto resta, valuta querela entro i tre mesi e richiesta di risarcimento.
- Se il danno è alto: in sede civile la richiesta calibrata sul calo di clienti, con documenti, ha più peso di una richiesta generica.
Cosa fare subito: Fai la schermata della pagina con data e indirizzo prima che venga cancellata e scrivi i nomi di chi l’ha già vista. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Verifica se il contenuto supera il limite della critica lecita e quali prove ti servono.
- Scrive la diffida e la richiesta di rimozione e valuta querela e causa.
- Ti aiuta a documentare il danno economico, ad esempio il calo di clienti.
Domande frequenti
Una recensione negativa è sempre diffamazione?
No. Una critica vera e corretta è lecita. È diffamazione la falsità o l’insulto.
Posso scoprire chi è l’autore anonimo?
Spesso sì, con l’aiuto dell’autorità giudiziaria, ma i tempi variano.
Entro quando devo presentare querela?
Entro tre mesi da quando hai avuto notizia del fatto.
Posso chiedere i danni senza querela?
Sì, in sede civile, con prove del danno.
Devo rispondere alla recensione?
Meglio una risposta breve e sobria. Una risposta aggressiva può peggiorare le cose.
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Fonti: Normattiva(c.p. art. 595; c.c. artt. 2043, 2059; GDPR art. 17). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.
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