Reputazione e privacy · Guida pratica
Vecchie notizie su Google dopo un’archiviazione o un’assoluzione: come ottenere la deindicizzazione
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Patrocinante in Cassazione · Aggiornato il 26 ottobre 2026 · Lettura 4 min
In 30 secondi
Chi è stato prosciolto, ha ottenuto il non luogo a procedere o l’archiviazione può chiedere alla cancelleria un’annotazione che vale come titolo per la deindicizzazione dei propri dati (art. 64-ter disp. att. c.p.p.). La richiesta va poi presentata al motore di ricerca, nei limiti dell’art. 17 del GDPR. Non è automatica: resta un bilanciamento con il diritto di cronaca.
Il problema
Un medico, un imprenditore o un manager digita il proprio nome e trova in prima pagina un articolo su un’indagine ormai chiusa. Clienti, banche e partner leggono la notizia, non l’esito. Il danno è concreto anche se il procedimento si è concluso a suo favore.
La strada dell’art. 64-ter
La riforma Cartabia ha introdotto l’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La persona nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, o un provvedimento di archiviazione, può chiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione dei dati personali riportati nel provvedimento.
- Preclusione: la cancelleria annota che il provvedimento non va indicizzato rispetto alle ricerche fatte a partire dal Suo nome.
- Deindicizzazione: la cancelleria annota che il provvedimento è titolo per chiedere ai motori di ricerca di sottrarre all’indicizzazione i contenuti sul procedimento, sempre per le ricerche a partire dal Suo nome.
Non è un effetto automatico
La norma rinvia ai limiti dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679. Il gestore del motore di ricerca deve valutare la richiesta e può bilanciarla con la libertà di informazione, ad esempio se Lei ricopre un ruolo pubblico. L’annotazione rafforza molto la richiesta, ma non garantisce l’esito. Se il motore di ricerca rifiuta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali o al giudice.
E se non c’è un procedimento penale?
Anche senza un’archiviazione si può chiedere la deindicizzazione o l’aggiornamento di notizie superate in base all’art. 17 GDPR: conta il tempo trascorso, l’interesse pubblico attuale e l’esattezza della notizia. Per contenuti falsi o offensivi, come recensioni diffamatorie, la tutela passa anche dalla rimozione e dal risarcimento: si veda la guida sulla diffamazione online.
Cosa fare subito
- Faccia l’elenco degli indirizzi web che compaiono cercando il Suo nome.
- Salvi screenshot con data di ciascun risultato.
- Recuperi copia del decreto di archiviazione o della sentenza.
- Chieda l’annotazione ex art. 64-ter alla cancelleria competente.
Cosa non fare
- Non contatti i giornalisti in modo aggressivo: può peggiorare la visibilità.
- Non si affidi a servizi che promettono di “cancellare tutto”.
- Non pubblichi repliche sui social prima di aver impostato la strategia.
- Non confonda deindicizzazione e cancellazione: sono richieste diverse.
Documenti utili per il primo colloquio
- provvedimento di archiviazione, proscioglimento o non luogo a procedere;
- elenco degli URL e screenshot datati;
- eventuali richieste già inviate a Google o agli editori, con le risposte;
- una breve descrizione del danno subito (clienti, banche, incarichi).
Domande frequenti
La deindicizzazione cancella l’articolo?
No. L’articolo resta sul sito dell’editore, ma non compare più tra i risultati cercando il Suo nome. Per l’archivio dell’editore si può chiedere a parte l’aggiornamento della notizia.
Vale anche dopo una sentenza di assoluzione in appello?
La norma parla di sentenze di proscioglimento: va verificato il provvedimento concreto.
Serve un avvocato?
Per la richiesta a Google no. Nei casi complessi, con ruoli pubblici o rifiuti ripetuti, l’assistenza aiuta a impostare il bilanciamento e a valutare il danno.
Guide collegate
- Diffamazione online e recensioni: rimozione e risarcimento
- Dati personali pubblicati senza consenso: Garante e risarcimento
- Danno da reato: prescrizione e risarcimento
- A chi segnalare: Garante, Consob, AGCM, IVASS
- Medici indagati e archiviazione
Pagine dello studio: Risarcimento danni · Area penale · Studi professionali
Come può seguirLa l’avv. Fiorentino
Lo studio verifica il provvedimento, chiede l’annotazione in cancelleria, prepara le richieste a motori di ricerca ed editori e, se servono, il reclamo al Garante o l’azione davanti al giudice. Riceve su appuntamento a Napoli, in Piazza Giovanni Bovio 22 e in Via Monte di Dio 14, e anche in videochiamata, con riservatezza. Prima dell’incarico riceve un preventivo scritto.
Fonti: art. 64-ter disp. att. c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), testo vigente su Normattiva consultato il 21 ottobre 2026; Regolamento (UE) 2016/679, art. 17, EUR-Lex. Contenuto informativo: non costituisce parere legale. Testo preparato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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