Quando una persona muore lasciando una casa in Campania ma viveva all’estero, o quando gli eredi vivono in Paesi diversi, la prima domanda è quale legge regola l’eredità e quale autorità se ne occupa. Lo Studio assiste stranieri proprietari di immobili in Italia, italiani residenti all’estero e famiglie con eredi in più Paesi, anche interamente a distanza.
In 30 secondi
Per le persone decedute dal 17 agosto 2015, nell’Unione europea la successione è regolata di norma dalla legge dello Stato di ultima residenza abituale del defunto, anche per la casa in Italia (art. 21 reg. UE 650/2012). Nel testamento si può scegliere la legge della propria cittadinanza (art. 22). Il certificato successorio europeo aiuta gli eredi a far valere la loro qualità in un altro Stato membro. Le imposte restano fuori dal regolamento.
Riferimenti normativi
A chi si rivolge questa pagina?
A chi deve gestire un’eredità che attraversa i confini: beni in un Paese, eredi in un altro, un defunto che viveva altrove rispetto alla sua cittadinanza.
Cosa fa lo Studio?
Lo Studio ricostruisce il quadro giuridico della successione e segue gli aspetti che riguardano l’Italia, coordinandosi quando serve con i professionisti dell’altro Paese.
- individua la legge applicabile e l’autorità competente, partendo dalla residenza abituale del defunto e dall’eventuale testamento;
- raccoglie ed esamina i documenti sui beni in Italia (immobili, conti, quote);
- assiste nella preparazione della documentazione per il certificato successorio europeo e per il suo uso in Italia;
- valuta con chi fa testamento la scelta della legge della cittadinanza;
- segue i rapporti tra coeredi e, se non c’è accordo, la divisione dei beni in Italia.
Come funziona a distanza?
Non serve venire in studio. Il percorso si svolge online, con gli stessi passaggi di un incarico in presenza.
- 1
Primo contatto: modulo online, WhatsApp o telefono
- 2
Documenti caricati con un link riservato
- 3
Colloquio in videochiamata
- 4
Preventivo scritto e incarico firmato a distanza
I dettagli sono nella pagina Come funziona: consulenza e incarico anche a distanza.
Avete beni o eredi in più Paesi? Potete inviare i documenti allo Studio per una prima valutazione, anche dall’estero.
Quale legge si applica all’eredità?
Di regola, la legge dello Stato in cui il defunto viveva abitualmente al momento della morte, per tutta l’eredità.
Il regolamento UE 650/2012 stabilisce che «la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte» (art. 21, par. 1). In via eccezionale, se il defunto aveva «collegamenti manifestamente più stretti» con un altro Stato, si applica la legge di quest’ultimo (art. 21, par. 2). Allo stesso criterio è legata la competenza: decidono sull’intera successione i giudici dello Stato membro di residenza abituale del defunto (art. 4). Il regolamento si applica alle successioni delle persone decedute dal 17 agosto 2015 (art. 83).
Si può scegliere nel testamento la legge applicabile?
Sì, ma solo la legge di uno Stato di cui si ha la cittadinanza, e la scelta deve risultare dal testamento.
Una persona «può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte»; chi ha più cittadinanze può scegliere tra queste (art. 22, par. 1). La scelta va fatta «in modo espresso» in una disposizione a causa di morte o deve risultare dalle sue clausole (art. 22, par. 2). Per una scelta fatta prima del 17 agosto 2015 valgono le regole transitorie dell’art. 83, par. 2.
Cos’è il certificato successorio europeo?
È un documento che gli eredi possono usare in un altro Stato membro per dimostrare la loro qualità ed esercitare i loro diritti, senza procedure aggiuntive.
- Chi lo usa: eredi, legatari con diritti diretti sulla successione, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità che devono far valere la loro qualità in un altro Stato membro (art. 63, par. 1).
- Dove si chiede: nello Stato membro i cui giudici sono competenti sulla successione (art. 64), su richiesta di uno degli interessati (art. 65).
- Effetti: «produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» (art. 69, par. 1) ed è titolo idoneo per l’iscrizione dei beni ereditari nei registri (art. 69, par. 5).
- Non è obbligatorio e non sostituisce i documenti nazionali (art. 62).
- Durata: le copie autentiche valgono sei mesi, con data di scadenza indicata sulla copia (art. 70, par. 3).
Secondo il portale e-Justice della Commissione europea, il regolamento si applica fra tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e dell’Irlanda.
La casa in Italia di chi viveva all’estero: cosa succede?
La casa in Italia segue, di regola, la stessa legge che regola tutta l’eredità: quella della residenza abituale del defunto, salvo scelta nel testamento.
Caso frequente
Una cittadina tedesca, residente da molti anni in Germania, lascia un appartamento a Napoli. Di regola la sua successione, compreso l’appartamento, è regolata dalla legge tedesca (art. 21) e sono competenti i giudici tedeschi (art. 4). Gli eredi possono usare in Italia il certificato successorio europeo, anche per l’iscrizione nei registri (art. 69, par. 5). Restano da curare gli adempimenti italiani sull’immobile.
Se il defunto viveva fuori dall’Unione europea, il quadro va esaminato caso per caso. La residenza abituale non coincide necessariamente con l’iscrizione anagrafica e va ricostruita con i documenti.
Bisogna presentare la dichiarazione di successione in Italia?
Gli aspetti fiscali sono fuori dal regolamento europeo: si applicano le regole italiane.
Il regolamento «non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa» (art. 1, par. 1). Per questo la dichiarazione di successione, le imposte e le volture catastali in Italia seguono la disciplina italiana anche quando l’eredità è regolata da una legge straniera. Gli obblighi dichiarativi e le imposte, quando il defunto non era residente in Italia, vanno verificati sul caso concreto.
Per un approfondimento sulle regole del regolamento, sulla residenza abituale e sulle imposte, leggete la guida Eredità con beni all’estero o eredi residenti all’estero: il regolamento UE 650/2012.
Domande frequenti
DBisogna venire in Italia per la consulenza?
RNo. La consulenza può svolgersi interamente a distanza: i documenti si inviano con un link riservato e il colloquio si tiene in videochiamata, al telefono o su WhatsApp. Alcuni atti, come quelli notarili, possono richiedere formalità particolari, da valutare caso per caso.
DQuale legge si applica alla casa in Italia di chi viveva all’estero?
RPer le persone decedute dal 17 agosto 2015, di regola si applica a tutta la successione, compresa la casa in Italia, la legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 21 reg. UE 650/2012), salvo che abbia scelto nel testamento la legge della propria cittadinanza (art. 22).
DSi può scegliere nel testamento la legge che regola l’eredità?
RSì. Si può scegliere la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte. La scelta va fatta in modo espresso in un testamento o deve risultare dalle sue clausole (art. 22 reg. UE 650/2012).
DIl certificato successorio europeo è obbligatorio?
RNo. Il regolamento dice che «l’uso del certificato non è obbligatorio» e che non sostituisce i documenti interni usati per scopi analoghi (art. 62). Serve a chi deve far valere in un altro Stato membro la qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità.
DIl regolamento europeo riguarda anche le imposte di successione?
RNo. Il regolamento «non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa» (art. 1). Le imposte e la dichiarazione di successione in Italia seguono le regole italiane, da verificare sul caso concreto.
Guide collegate
Divisione ereditaria: la pagina dello Studio →Successioni e donazioni →English version →
In sintesi
Nelle successioni con beni o eredi in più Paesi conta soprattutto dove viveva abitualmente il defunto e se ha fatto testamento scegliendo la legge della sua cittadinanza. Il certificato successorio europeo aiuta a far valere la qualità di erede negli altri Stati membri. Le imposte seguono le regole nazionali. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Avete un’eredità con beni o eredi all’estero?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Non serve venire in Italia: la consulenza si svolge anche a distanza, con i documenti inviati tramite link riservato, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Si riceve su appuntamento a Napoli (Via Monte di Dio, 14), Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 15 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.
Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.