In breve: puoi estinguere in anticipo la cessione del quinto in qualsiasi momento. Per legge hai diritto a una riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e ai costi che avresti pagato per il periodo residuo. Devi chiedere alla finanziaria il conteggio estintivo per iscritto e controllarlo con attenzione prima di pagare.
Si può estinguere la cessione del quinto prima della scadenza?
Sì. L’articolo 125-sexies del Testo unico bancario riconosce al consumatore il diritto di rimborsare in anticipo, in tutto o in parte, il finanziamento. Vale anche per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Non puoi essere obbligato a pagare l’intero piano di rate se decidi di chiudere prima.
Quanto ti spetta indietro
In caso di rimborso anticipato hai diritto alla riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del contratto. Per i costi pagati una sola volta all’inizio (per esempio commissioni di istruttoria o di intermediazione) la questione è più delicata: la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019 (causa C-383/18), ha affermato che la riduzione riguarda tutti i costi. In Italia la disciplina è stata poi sistemata dalla legge, e la regola che si applica al tuo caso dipende dalla data in cui il contratto è stato concluso. Per questo conviene far verificare il calcolo caso per caso.
Come si procede
1. Chiedi per iscritto alla finanziaria il conteggio estintivo, con l’indicazione di quote pagate, quote residue e importi che ti vengono riconosciuti.
2. Confronta il conteggio con il contratto e il piano di ammortamento: controlla in particolare come sono stati ridotti commissioni e costi iniziali.
3. Chiedi anche il rimborso della quota di premio assicurativo non goduta, se il contratto prevedeva un’assicurazione.
4. Dopo il pagamento, fatti rilasciare la quietanza e verifica che il datore di lavoro o l’ente pensionistico interrompa la trattenuta in busta paga o sulla pensione.
Se la finanziaria non ti restituisce quanto dovuto
Puoi presentare un reclamo scritto alla banca o alla finanziaria. Se la risposta non arriva o non ti soddisfa, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure al giudice. È utile conservare contratto, piano di ammortamento, conteggio estintivo e ricevute dei pagamenti.
Se vuoi far controllare il tuo conteggio, puoi prenotare una consulenza con lo Studio Legale Fiorentino chiamando o scrivendo su WhatsApp al 347 5264190.