- Nei rapporti con la banca ciascun cointestatario può disporre dell’intero conto, ma verso il creditore le quote si presumono uguali.
- Il creditore di uno solo può di regola pignorare la quota del suo debitore, non quella dell’altro.
- Chi non è debitore può provare che i soldi sono suoi.
- Sono utili estratti conto, bonifici di stipendio e documenti sull’origine delle somme.
Pubblicato il 13 ottobre 2026.
Come funziona
Il conto cointestato ha due piani: nei rapporti con la banca ciascuno può operare. Nei rapporti tra loro e verso i creditori, si presume che le parti siano uguali, salvo prova contraria.
Cosa fare se il conto viene pignorato
- Verificare l’atto notificato alla banca e al debitore.
- Raccogliere prove che le somme sono dell’altro titolare.
- Valutare un’opposizione per la parte non pignorabile.
Termini e prove
I tempi sono stretti. Servono estratti conto, accrediti di stipendio e pensione, contratti. Se c’è una giacenza di redditi impignorabili, vanno indicati subito.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un marito ha debiti e il creditore pignora il conto cointestato con la moglie, dove arriva solo il suo stipendio. La banca blocca tutta la somma.
La soluzione migliore per te
- Subito: raccogli estratti e prove di chi ha versato.
- Poi: opposizione per svincolare la parte dell’altro titolare.
- Per il futuro: conti separati per le attività di chi non ha debiti.
Cosa fare subito: controlla le date degli atti. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Legge l’atto di pignoramento.
- Prepara l’opposizione e le prove.
- Segue lo svincolo delle somme.
Domande frequenti
Pignorano tutto?
Di norma la quota del debitore, ma la banca può bloccare l’intero conto in attesa.
Devo provare io?
Sì, chi sostiene una quota diversa dal 50%.
Vale per i conti dei coniugi?
Sì, con le stesse regole.
Quanto tempo ho?
Pochi giorni dalla notifica per le difese principali.
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Fonti: Normattiva(c.c. artt. 1298, 1854; c.p.c. artt. 543 e seguenti). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.
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