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- Malasanità non significa ogni esito negativo: serve una condotta sanitaria scorretta che abbia causato il danno.
- La struttura risponde di regola a titolo contrattuale, il singolo medico a titolo extracontrattuale (legge 24/2017).
- Prima della causa serve un tentativo di conciliazione: accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.) o mediazione.
- Il primo passo è la cartella clinica, da chiedere per iscritto.
In questa guida trovi esempi concreti di casi di malasanità e gli approfondimenti che servono per orientarti: cosa si deve dimostrare, quali danni si risarciscono, quanto tempo hai e come funziona la conciliazione. I casi sono descritti in forma generale e non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Aggiornato il 14 ottobre 2026. Norme e termini sono riportati in sintesi: va sempre verificato il testo vigente.
Che cosa si intende per malasanità
Con “malasanità” si indicano i casi in cui il paziente subisce un danno per una prestazione sanitaria sbagliata, tardiva o incompleta: un errore di diagnosi, di terapia, di intervento, un’infezione evitabile, una carenza di organizzazione o di informazione. Dal punto di vista giuridico si parla di responsabilità sanitaria, oggi disciplinata soprattutto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco).
Non ogni esito sfavorevole è un errore. Molte cure hanno rischi noti, e una complicanza può verificarsi anche quando il medico ha fatto tutto correttamente. Per questo si distingue tra evento avverso (qualcosa è andato male) e responsabilità (qualcuno ha sbagliato e l’errore ha causato il danno).
Esempi concreti di casi di malasanità
Esempio 1 · Diagnosi tardiva
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un paziente si presenta più volte in pronto soccorso con un dolore persistente e viene dimesso con una diagnosi generica, senza gli esami di approfondimento. Mesi dopo emerge una patologia che, scoperta prima, poteva essere trattata con cure meno invasive. Qui la questione è se gli accertamenti omessi fossero dovuti e quanto la diagnosi tardiva abbia peggiorato le possibilità di cura.
Esempio 2 · Errore in sala operatoria
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Dopo un intervento programmato il paziente riporta un danno a un organo vicino a quello operato, oppure resta un corpo estraneo nel sito chirurgico. La cartella operatoria e il diario clinico dicono se l’evento era prevedibile ed evitabile, e se il paziente era stato informato dei rischi specifici.
Esempio 3 · Infezione dopo un ricovero
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Dopo un intervento il paziente sviluppa una febbre alta e una ferita che non guarisce: è un’infezione contratta in ospedale. La struttura dovrà dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione e sterilizzazione; senza questa prova può essere chiamata a rispondere. Anche qui decide la documentazione.
Esempio 4 · Parto e neonato
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Durante il travaglio i tracciati mostrano segni di sofferenza del feto, ma il taglio cesareo viene deciso con ritardo. Il neonato riporta danni. La valutazione riguarda i tempi di intervento, il monitoraggio e la lettura dei tracciati. Sono casi molto delicati, nei quali il danno può coinvolgere l’intera famiglia.
Esempio 5 · Consenso informato carente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un paziente firma un modulo generico prima di un intervento, senza che gli siano spiegati rischi e alternative. L’intervento è eseguito correttamente, ma si verifica una complicanza che, se conosciuta, lo avrebbe portato a scegliere diversamente. Il consenso deve essere informato e personalizzato (legge 219/2017): un modulo firmato non basta.
Esempio 6 · Quando non c’è responsabilità
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un paziente con una patologia grave non guarisce nonostante cure corrette e tempestive. Il medico legale conclude che l’esito è dovuto alla malattia e non a un errore. Capire presto che il caso non regge evita spese e false speranze: per questo la perizia viene prima della causa.
Approfondimenti
Chi risponde: struttura e medico
La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde di regola a titolo contrattuale, anche per il fatto dei propri medici. Il professionista sanitario risponde, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente, a titolo extracontrattuale (art. 7 legge 24/2017). La differenza incide su termini di prescrizione e onere della prova. Il danneggiato può agire anche direttamente contro l’assicurazione, nei limiti del massimale (art. 12).
Cosa si deve dimostrare
Servono il rapporto con la struttura o il medico, il danno e il nesso di causa tra la condotta sanitaria e il danno. Il nesso si accerta con una consulenza medico-legale. Se il nesso resta dubbio, di regola il rischio ricade sul paziente: è il motivo per cui la perizia iniziale decide molte cause.
La perdita di chance
In alcuni casi, come la diagnosi tardiva, il danno non è la malattia in sé ma la perdita della possibilità di guarire o di avere cure migliori. La giurisprudenza riconosce questo danno quando la possibilità perduta era concreta e non solo ipotetica; la sua valutazione è tecnica e dipende dal caso.
Quali danni si risarciscono
Danno alla salute (biologico, temporaneo e permanente), sofferenza morale, spese mediche e di assistenza, perdita di reddito. Nei casi più gravi possono essere risarciti anche i familiari (danno parentale). La liquidazione segue tabelle di riferimento e tiene conto di età, postumi e conseguenze sulla vita quotidiana.
La cartella clinica
La struttura deve fornire copia della documentazione sanitaria entro sette giorni dalla richiesta (art. 4 legge 24/2017). Chiedila per iscritto e conserva la ricevuta. Servono anche referti, immagini, dimissioni, consensi e spese.
La conciliazione obbligatoria
Prima della causa si propone un ricorso per accertamento tecnico preventivo (art. 696-bis c.p.c.) oppure si avvia la mediazione. Se la conciliazione fallisce o non si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diventa procedibile (art. 8 legge 24/2017). Approfondimenti: consulenza tecnica preventiva.
I termini
Di regola dieci anni verso la struttura e cinque verso il medico. Il momento da cui decorrono dipende dal caso: non aspettare e non fidarti di calcoli a memoria.
Cosa fare subito: la lista in 6 mosse
- Chiedi per iscritto la cartella clinica completa.
- Raccogli referti, immagini, dimissioni e spese.
- Scrivi un racconto dei fatti in ordine di date.
- Non firmare quietanze o dichiarazioni con l’assicurazione senza averle fatte leggere.
- Fai valutare i documenti da un medico legale.
- Solo dopo valuta con un avvocato la strada: trattativa, conciliazione, causa.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
Lo studio esamina la documentazione sanitaria, coordina il lavoro con il medico legale e ti dice se ci sono i presupposti per agire. Consulenza anche a distanza, preventivo scritto prima dell’incarico, primo incontro in italiano. Riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Domande frequenti
Un esito negativo basta per chiedere il risarcimento?
No: bisogna dimostrare una condotta scorretta e il nesso con il danno.
Posso agire se ho firmato il consenso informato?
Sì: il consenso riguarda i rischi spiegati, non copre gli errori. Conta anche se l’informazione era completa e comprensibile.
Serve una perizia prima di fare causa?
Nella pratica sì, e la legge richiede comunque un tentativo di conciliazione con accertamento tecnico preventivo o mediazione.
Quanto tempo ho per agire?
Di regola dieci anni verso la struttura e cinque verso il medico.
Posso essere assistito a distanza?
Sì: i documenti si inviano online e il colloquio può svolgersi per telefono o videochiamata.
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Fonti: legge 8 marzo 2017, n. 24 (artt. 4, 7, 8, 12); legge 22 dicembre 2017, n. 219; art. 696-bis c.p.c. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.