Guida · Risarcimento danni · Passo passo
Risarcimento dei danni dopo un incidente stradale: la guida passo passo
Avv. Renato Giuseppe Fiorentino · Ordine degli Avvocati di Napoli · Pubblicato il 3.10.2026 · Aggiornato il 10.10.2026
In 30 secondi
Dopo un incidente si compila il modulo di constatazione amichevole (CAI) o si fa una denuncia scritta all'assicurazione, poi si invia la richiesta di risarcimento. Secondo l'IVASS l'assicurazione deve fare un'offerta entro 30 giorni se il CAI è firmato da entrambi, 60 giorni per i danni al veicolo e 90 giorni per i danni alla persona; dopo l'accettazione paga entro 15 giorni. Se il veicolo responsabile non è assicurato o non è identificato, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Passo 1 – Subito dopo l'incidente
- Metti in sicurezza le persone e chiama i soccorsi se ci sono feriti.
- Fotografa i veicoli, la strada, la segnaletica e i danni, da vicino e da lontano.
- Annota targhe, nomi, compagnie di assicurazione e recapiti dei testimoni.
- Se ci sono lesioni, fatti visitare subito al pronto soccorso e conserva il referto: è il primo documento del danno alla persona.
- Non firmare dichiarazioni di responsabilità che non condividi.
Passo 2 – Constatazione amichevole o denuncia
Il primo atto è il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), cartaceo o digitale. Se i conducenti lo firmano entrambi, d’accordo sulla dinamica, i tempi del risarcimento si accorciano.
Se il CAI non è stato compilato, l’IVASS ricorda che bisogna comunque informare per iscritto la propria assicurazione con una denuncia che descriva l’incidente.
Passo 3 – Risarcimento diretto o procedura ordinaria
La strada da seguire dipende dall’incidente:
- Risarcimento diretto: si chiede il risarcimento alla propria assicurazione quando i veicoli coinvolti sono solo due, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e non si ha colpa o la si ha solo in parte. Copre anche le lesioni lievi del conducente, fino a 9 punti di invalidità.
- Procedura ordinaria: si chiede il risarcimento all’assicurazione del responsabile quando i veicoli sono più di due, quando è coinvolto un pedone o quando le lesioni sono più gravi (oltre 9 punti).
La disciplina è nel Codice delle assicurazioni private (art. 148 per la procedura ordinaria, art. 149 per il risarcimento diretto) e nel D.P.R. n. 254/2006.
Passo 4 – La richiesta di risarcimento
La richiesta va inviata per iscritto (meglio PEC o raccomandata) e deve contenere i dati essenziali: nomi delle persone assicurate, imprese di assicurazione e targhe dei veicoli coinvolti, oltre a luogo, data e dinamica dell’incidente.
- per i danni al veicolo: preventivo o fattura e disponibilità del mezzo per la perizia;
- per i danni alla persona: referti, certificati medici, spese sostenute e, alla guarigione, la documentazione sulle conseguenze;
- copia del CAI o della denuncia, foto e nomi dei testimoni.
Passo 5 – I tempi dell'assicurazione
- 30 giorni se il CAI è firmato da entrambi i conducenti;
- 60 giorni dalla richiesta per i danni al veicolo e alle cose;
- 90 giorni per i danni alla persona, calcolati dalla guarigione o stabilizzazione.
Accettata l’offerta, l’assicurazione deve pagare entro i 15 giorni successivi. Sono i termini indicati dall’IVASS, l’autorità di vigilanza sulle assicurazioni.
Passo 6 – Il danno alla persona
Per le lesioni conta la documentazione medica dall’inizio alla fine delle cure. Prima di accettare un’offerta è prudente far valutare il danno da un medico legale di fiducia: invalidità temporanea e permanente, spese mediche, eventuali danni al lavoro e alla vita quotidiana. Le lesioni lievi seguono regole diverse da quelle gravi, e cambiano anche la procedura e le somme.
Passo 7 – Se l'offerta non arriva o è troppo bassa
- Verifica che la richiesta fosse completa: una documentazione incompleta può far slittare i termini.
- Confronta l’offerta con la valutazione del tuo medico legale e del perito.
- Se l’assicurazione non risponde o non rispetta le regole, puoi presentare un reclamo all’IVASS.
- Con l’avvocato valuta la trattativa e, se serve, le strade previste dalla legge prima della causa (negoziazione assistita o mediazione, nei casi in cui sono richieste), poi l’eventuale giudizio.
- Non lasciar passare il tempo: il diritto al risarcimento ha termini di prescrizione brevi.
Casi particolari: passeggero, auto pirata, veicolo straniero
Ero passeggero (terzo trasportato)
Il passeggero ferito chiede il risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava. Secondo l’IVASS l’impresa risarcisce entro 90 giorni, fino al massimale minimo di legge, a prescindere da chi abbia la colpa dell’incidente.
Auto pirata o non assicurata
Interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da Consap: per veicolo non identificato, non assicurato, assicurato con un’impresa in liquidazione coatta o rubato. La richiesta va all’impresa designata competente per la regione e, per conoscenza, a Consap. Se il veicolo non è identificato, i danni alle cose di regola non sono risarciti, salvo i casi di lesioni gravi indicati da Consap.
Veicolo straniero
Per gli incidenti in Italia con veicoli immatricolati all’estero ci si rivolge all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), come spiega la guida IVASS.
Domande frequenti
Devo per forza firmare il CAI?
No, ma se manca serve una denuncia scritta all’assicurazione. Il CAI firmato da entrambi accorcia i tempi.
Posso farmi riparare l’auto da un carrozziere di fiducia?
Prima conviene leggere la polizza e attendere la perizia: alcune clausole incidono sul risarcimento.
Serve un avvocato?
Per i soli danni al veicolo spesso no; con lesioni, offerte basse o responsabilità contestata un’assistenza fin dall’inizio evita errori nella documentazione.
I casi più frequenti di risarcimento → · Incidente per un tombino o una buca → · Errore medico e risarcimento → · Casi frequenti →
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Hai avuto un incidente?
Ogni caso va valutato sui documenti. Lo Studio riceve su appuntamento a Napoli e nelle altre sedi, oppure in videochiamata da tutta Italia: richiesta online, documenti tramite link, videochiamata e incarico firmato a distanza.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo predisposto anche con strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- Richiesta di risarcimento scritta all’assicurazione, con risarcimento diretto o procedura ordinaria.
- Reclamo all’IVASS, se l’assicurazione non risponde o non rispetta le regole.
- Negoziazione assistita o mediazione, nei casi in cui sono richieste, poi l’eventuale giudizio.
- Fondo di garanzia per le vittime della strada, se il veicolo non è assicurato o non è identificato.
Quale conviene di solito e perché
Di solito si parte dalla richiesta scritta all’assicurazione, completa di documenti, perché la legge fissa tempi precisi per l’offerta. Con lesioni, conviene far valutare il danno da un medico legale prima di accettare. Se l’offerta non arriva o è bassa, si valutano il reclamo e le altre strade con l’avvocato. Dipende dal tipo di incidente e dal danno.
Cosa fare subito
- Fotografa tutto e compila il CAI, o invia una denuncia scritta alla tua assicurazione.
- Fatti visitare e conserva il referto.
- Invia la richiesta di risarcimento per PEC o raccomandata, senza far passare il tempo.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Tieni in ordine CAI o denuncia, foto, referti e preventivi: la richiesta completa evita ritardi sui termini.
- Per tempi e regole usa le guide ufficiali IVASS e Consap indicate nell’articolo.
- Prima di accettare un’offerta per lesioni, confrontala con la valutazione di un medico legale.
Lo studio ti segue anche a distanza, con documenti online, e ti dà un preventivo scritto prima dell’incarico. Il primo incontro è in italiano; riceviamo a Napoli, Roma e Bari su appuntamento.