In 30 secondi. Con l’ordinanza n. 14463 del 2026 (Sezione prima, camera di consiglio del 2 aprile, depositata il 15 maggio 2026) la Cassazione ha cassato con rinvio una decisione sull’anatocismo in un conto corrente. Il principio: per il periodo precedente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il cliente che chiede la restituzione dell’indebito non è tenuto a dimostrare le condizioni pattuite con la banca, perché per quel periodo si applica la disciplina che non consente alcuna capitalizzazione.
Il principio, nelle parole della Corte
La Corte afferma che, in tema di conto corrente, il cliente che agisce per la ripetizione dell’indebito dovuto ad anatocismo, quando non vengono in questione le ipotesi di capitalizzazione espressamente previste dall’art. 1283 c.c., non deve dimostrare le condizioni pattuite con la banca per il periodo anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, quelle clausole sono infatti regolate dalla normativa precedente, che non permette alcuna capitalizzazione. La Corte richiama Cass. 26867/2024.
Ripetizione anche durante il rapporto
L’ordinanza ribadisce che l’azione di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) è ammissibile anche mentre il rapporto è in corso, richiamando Cass. 11056/2024 e 4214/2024. Il giudizio riparte davanti alla Corte d’appello di Messina.
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sez. 1 civile, ordinanza n. 14463/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Pubblicato e aggiornato il 4 ottobre 2026. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.