In 30 secondi. L’ordinanza n. 1858 del 2026 (Sezione seconda, camera di consiglio del 27 novembre 2025, depositata il 27 gennaio 2026) ha rigettato il ricorso in un caso di denaro trasferito in vita. La Corte ricorda che il bonifico tra conti, se fatto con spirito di liberalità, è una donazione diretta a esecuzione indiretta: per evitare che il donante possa riprendersi il denaro serve l’atto pubblico, salvo che il valore sia modico.
Il principio
La Corte afferma che il trasferimento di denaro da un conto all’altro per intermediazione bancaria è una donazione diretta con esecuzione indiretta. Quando c’è la causa donandi (la volontà di arricchire l’altro senza corrispettivo), occorre l’atto pubblico di donazione tra donante e beneficiario, a meno che si tratti di una donazione di modico valore (richiama Cass., Sez. Un., n. 18725/2017).
Che cosa è «modico»
Nel caso esaminato il prelievo dell’intero denaro liquido non era modico, se rapportato all’entità del patrimonio del defunto. La Corte ha anche respinto la tesi che il trasferimento fosse l’adempimento di un dovere di solidarietà (art. 2034 c.c.).
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sez. 2 civile, ordinanza n. 1858/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Pubblicato e aggiornato il 4 ottobre 2026. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.