- Chi vende l’azienda non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, se i creditori non vi hanno consentito (art. 2560 c.c.).
- Chi compra risponde dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori, insieme al venditore.
- Per questo conviene controllare i libri e prevedere nel contratto garanzie e trattenute sul prezzo.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il caso
A Bari un giovane commerciante compra un negozio di abbigliamento già avviato, con merce, insegna e contratto di locazione. Dopo due mesi gli scrive un fornitore del vecchio titolare, che chiede il pagamento di fatture arretrate. Il venditore dice che sono “fatti suoi”. Il nuovo titolare vuole sapere se deve pagare.
Cosa dice la legge
L’art. 2560 del codice civile stabilisce che l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nella responsabilità per questi debiti subentra anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Quindi, se un debito verso un fornitore è scritto nei libri, il creditore può chiederlo anche a chi ha comprato. Debiti non risultanti dai libri restano di regola a carico del venditore, salvo altri profili da guardare nel caso.
La soluzione migliore per te
- Prima dell’acquisto: fai controllare i libri contabili e chiedi una dichiarazione scritta sui debiti. Nel contratto inserisci una garanzia del venditore e, se possibile, una parte del prezzo trattenuta per un periodo.
- Dopo, se arriva una richiesta: verifica se il debito risulta dai libri e se è stato pagato; conserva ogni comunicazione. Poi, di solito, conviene pagare se dovuto e rivalersi sul venditore in base alla garanzia.
- Se il venditore non risponde: una diffida scritta e, se serve, una azione per recuperare le somme pagate.
Cosa fare subito: richiedi copia del contratto, dei libri e delle fatture contestate. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Controlla il contratto di cessione e le garanzie inserite.
- Ti aiuta a verificare quali debiti risultano dai libri.
- Prepara la diffida al venditore e segue le eventuali azioni di rivalsa.
Domande frequenti
Vale anche se compro solo l’attività e non la società?
Sì: la norma riguarda il trasferimento dell’azienda, non le quote.
Il contratto può escludere la mia responsabilità?
Non verso i creditori. Può però darti una garanzia verso il venditore.
E per i debiti di lavoro?
Per i rapporti di lavoro valgono regole particolari, da vedere nel caso.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma (Via Giorgio Ribotta 21) e a Bari (C.so Giuseppe Mazzini 61), su appuntamento, e a distanza.
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Fonti: Codice civile, art. 2560, Normattiva. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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