- Il giudice può disporre un assegno periodico per i figli maggiorenni che non sono ancora economicamente indipendenti (art. 337-septies c.c.).
- Non è un obbligo senza fine: si guarda all’età, agli studi, all’impegno nel cercare lavoro.
- Il genitore non può smettere da solo di pagare: serve un accordo o una decisione del giudice.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il caso
A Roma una madre vive con il figlio di 27 anni, laureato da due anni, che fa qualche lavoro saltuario. Il padre, separato, dice che è ora che il figlio si mantenga da solo e sospende l’assegno. La madre vuole sapere se può farlo e che cosa fare.
Cosa dice la legge
L’art. 337-septies del codice civile prevede che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, di regola versato direttamente all’avente diritto. Non esiste un’età fissa dopo la quale l’obbligo cessa: si valutano la formazione ricevuta, le opportunità di lavoro, l’impegno concreto del figlio e le condizioni dei genitori. Più il tempo passa e più il figlio deve dimostrare di essersi attivato.
La soluzione migliore per te
- Se sei il genitore che riceve l’assegno: se il pagamento si ferma, di solito conviene diffidare per iscritto e, se serve, usare gli strumenti di recupero previsti dalla sentenza o dall’accordo. Raccogli prove degli studi e delle ricerche di lavoro del figlio.
- Se sei il genitore che paga: la strada più sicura è chiedere al giudice di modificare o revocare l’assegno, o concordare con il figlio un percorso a tempo. Smettere da soli espone a un recupero forzoso.
- Per tutti: un accordo scritto con il figlio, che fissi obiettivi e tempi, evita molte cause.
Cosa fare subito: metti insieme provvedimento o accordo di separazione, titoli di studio, contratti di lavoro e ricerche. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Valuta con te se l’assegno si può ridurre o mantenere.
- Prepara diffida, ricorso di modifica o accordo scritto.
- Ti indica quali prove raccogliere sul percorso del figlio.
Domande frequenti
L’assegno finisce a 18 anni?
No. La maggiore età non fa cessare automaticamente l’obbligo.
A chi va pagato?
Di regola direttamente al figlio, salvo diversa decisione del giudice.
Se il figlio rifiuta ogni lavoro?
Può contare per ridurre o togliere l’assegno, se si prova che non si attiva.
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Fonti: Codice civile, art. 337-septies, Normattiva. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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