Dopo la separazione o il divorzio la casa familiare viene assegnata, di regola, al genitore con cui vivono stabilmente i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, a prescindere da chi ne sia proprietario. Lo scopo è conservare ai figli l’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non assistere il coniuge economicamente più debole. Senza figli conviventi, il giudice non può assegnare la casa.
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La casa familiare segue i figli, non la proprietà né la colpa della crisi. Si perde quando vengono meno le esigenze dei figli o l’assegnatario non vi abita più, mentre la nuova convivenza richiede sempre una valutazione concreta. Ogni situazione va valutata sui documenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Cosa prevede l'art. 337-sexies c.c.?
La norma stabilisce che il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Del provvedimento il giudice tiene conto anche nel regolare i rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà: l’assegnazione ha quindi un valore economico che incide sugli assegni.
Chi è proprietario perde la casa?
Non la proprietà, ma il godimento. Il proprietario, o il comproprietario, resta titolare del bene e può anche venderlo; tuttavia l’acquirente deve rispettare l’assegnazione se questa è opponibile. Per questo il provvedimento va trascritto nei registri immobiliari: l’art. 337-sexies richiama l’art. 2643 c.c. e rende l’assegnazione opponibile ai terzi.
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Richiedi una consulenzaQuando si perde l'assegnazione?
La norma prevede che il diritto venga meno quando l’assegnatario:
- non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa;
- convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.
Vi sono poi ipotesi legate ai figli: quando diventano economicamente autosufficienti o si trasferiscono altrove, viene meno la ragione stessa dell’assegnazione e il proprietario può chiederne la revoca.
La nuova convivenza fa perdere la casa automaticamente?
No. Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308/2008, ha affermato che la revoca per nuova convivenza o nuovo matrimonio non è automatica, ma subordinata a una verifica di conformità all’interesse del figlio. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025: la nuova relazione del genitore collocatario non comporta di per sé la revoca, e chi la chiede deve dimostrare che la permanenza nella casa non risponde più all’interesse dei figli. La nuova convivenza stabile può invece incidere sull’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, che segue una logica diversa.
Come si chiede la revoca?
Serve un ricorso al tribunale per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Occorre provare il fatto nuovo, ad esempio l’autosufficienza del figlio o il trasferimento stabile dell’assegnatario, con documenti, testimoni o accertamenti anagrafici.
Domande frequenti
DCosa prevede l'art. 337-sexies c.c.?
RLa norma stabilisce che il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Del provvedimento il giudice tiene conto anche nel regolare i rapporti economici tra i genitori, considerando l'eventuale titolo di proprietà: l'assegnazione ha quindi un valore economico che incide sugli assegni.
DChi è proprietario perde la casa?
RNon la proprietà, ma il godimento. Il proprietario, o il comproprietario, resta titolare del bene e può anche venderlo; tuttavia l'acquirente deve rispettare l'assegnazione se questa è opponibile.
DQuando si perde l'assegnazione?
RLa norma prevede che il diritto venga meno quando l'assegnatario: non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa; convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio.
DLa nuova convivenza fa perdere la casa automaticamente?
RNo. Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308/2008, ha affermato che la revoca per nuova convivenza o nuovo matrimonio non è automatica, ma subordinata a una verifica di conformità all'interesse del figlio.
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In sintesi
La casa familiare segue i figli, non la proprietà né la colpa della crisi. Si perde quando vengono meno le esigenze dei figli o l’assegnatario non vi abita più, mentre la nuova convivenza richiede sempre una valutazione concreta. Ogni situazione va valutata sui documenti.
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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Forio d’Ischia.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.