- Con il conto a firma disgiunta ciascun titolare può prelevare tutto: la banca di regola non risponde.
- Tra i due titolari, però, vale la quota di ciascuno: chi ha prelevato più della sua parte può dover restituire.
- Si presume che le quote siano uguali, salvo prova contraria.
- Conserva estratti, bonifici e ogni prova di chi ha versato.
Pubblicato il 13 ottobre 2026.
Banca e cointestatari
Con firma disgiunta la banca paga a ciascuno. Se firma congiunta, serve l’accordo di entrambi. Se la banca ha violato il contratto, può rispondere.
Tra i due titolari
Il rapporto interno segue le quote. Se i soldi erano per la maggior parte tuoi, puoi provarlo con versamenti, stipendi, vendite. Se il prelievo supera la quota dell’altro, si può chiedere la restituzione.
Cosa fare
- Chiedi gli estratti dalla data di apertura.
- Scrivi all’altro titolare chiedendo la restituzione.
- Se rifiuta, valuta ricorso per decreto ingiuntivo o causa.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Una coppia si separa. Il conto cointestato, con i risparmi di lei, viene svuotato da lui nei giorni della separazione.
La soluzione migliore per te
- Subito: estratti e diffida scritta.
- Poi: trattativa o ingiunzione, tenendo conto delle quote.
- Se c’è separazione in corso: la questione si coordina con le domande economiche.
Cosa fare subito: non chiudere il conto e non fare prelievi simmetrici. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Ricostruisce la provenienza delle somme.
- Scrive la diffida.
- Prepara ingiunzione o causa.
Domande frequenti
La banca deve rimborsarmi?
Di regola no, se l’altro titolare poteva operare.
Come provo i miei versamenti?
Con estratti e documenti.
Vale se siamo sposati?
Sì, con regole particolari in comunione.
Entro quanto agisco?
Dipende dal tipo di azione: non aspettare.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza. Il primo incontro è in italiano.
Prenota una consulenza · Scrivici su WhatsApp · Chiamaci al 347 5264190
Fonti: Normattiva (c.c. artt. 1298, 1854, 1856). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Testo redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
Pagina principale della materia: Banche e prodotti finanziari a Napoli: tutte le guide →