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- Se il responsabile non ha l’assicurazione o non viene identificato, interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP.
- La richiesta si presenta all’impresa designata per il territorio.
- I termini sono brevi: di regola due anni.
Chi viene investito da un’auto senza assicurazione, o da un pirata della strada, non resta senza tutele. Ma la procedura è diversa dal risarcimento ordinario.
Aggiornato il 14 ottobre 2026. Norme e criteri sono riportati in sintesi: va sempre verificato il testo vigente.
Quando interviene il Fondo
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati da veicoli non assicurati, da veicoli non identificati (il caso del pirata) e in altri casi previsti dalla legge (artt. 283 e seguenti d.lgs. 209/2005). Quali danni siano risarcibili dipende dal caso: i danni alla persona sono tutelati, mentre per i danni alle cose valgono limiti e condizioni, con una franchigia.
A chi si chiede
La richiesta va rivolta all’impresa designata per la regione, che istruisce la pratica per conto del Fondo. Conviene inviarla con raccomandata o PEC, allegando documenti e referti.
Cosa fare subito
- Chiama i soccorsi e le forze dell’ordine: il verbale è fondamentale.
- Prendi targa, descrizione del veicolo e testimoni, se possibile.
- Conserva referti e fotografie.
- Presenta denuncia o querela se il caso lo richiede.
- Fai verificare i termini e imposta la richiesta con un avvocato.
Termini
Per i danni da circolazione stradale il termine di prescrizione è, di regola, di due anni (art. 2947 c.c.). Per questo conviene muoversi subito: dopo il termine il diritto rischia di estinguersi.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
Lo studio verifica se ricorrono le condizioni del Fondo, imposta la richiesta e coordina il lavoro con il medico legale. Consulenza anche a distanza, preventivo scritto prima dell’incarico, primo incontro in italiano. Riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Domande frequenti
L’auto era senza assicurazione: posso chiedere al proprietario?
Il proprietario e il conducente possono rispondere in proprio; il Fondo interviene per garantire il risarcimento.
Se non ho la targa del pirata?
Il Fondo può intervenire per i veicoli non identificati, con le limitazioni di legge.
Il Fondo paga subito?
No: la pratica richiede istruttoria e documenti.
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Fonti: d.lgs. 209/2005 (artt. 283 e ss.); art. 2947 c.c. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.