- Se un familiare muore per colpa di altri, le persone più vicine possono chiedere il risarcimento per il dolore e per la perdita del rapporto.
- I più legati (coniuge, figli, genitori, fratelli) hanno un diritto in prima persona. Anche gli eredi possono chiedere alcune somme.
- I tribunali usano tabelle per calcolare la cifra, ma contano il legame, la convivenza e le circostanze.
- Il termine di prescrizione è di norma cinque anni, e può essere più lungo se c’è un reato.
Pubblicato il 13 ottobre 2026.
Chi può chiedere
Il danno per la perdita di un familiare si chiama danno parentale. Spetta in primo luogo a chi aveva con la persona un legame stretto: coniuge, convivente stabile, figli, genitori, fratelli e talvolta nipoti e nonni, se provano un rapporto vero.
Oltre al danno parentale, gli eredi possono chiedere somme che spettavano alla vittima, per esempio le spese mediche e funerarie e, in certi casi, il danno subito prima di morire.
Come si calcola
I giudici usano tabelle che indicano una forbice di importi in base al grado di parentela, all’età, alla convivenza e alla composizione della famiglia. Poi aumentano o riducono la cifra secondo il caso: contano ad esempio l’unico familiare rimasto, la convivenza, la durata del rapporto e la sofferenza provata.
Nessuno può promettere una cifra: i risultati cambiano molto da causa a causa e da tribunale a tribunale.
Chi paga
Nei sinistri stradali di solito paga l’assicurazione del veicolo. Se il veicolo non è identificato o non è assicurato, si può chiedere al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nei casi di errore sanitario si agisce contro la struttura e, se serve, contro il medico.
Per altri casi (cantieri, infortuni, cadute) si guarda a chi aveva l’obbligo di custodire o di controllare.
Termini e prove
Il termine di prescrizione per il risarcimento da fatto illecito è di norma cinque anni (art. 2947 c.c.). Se il fatto è anche reato, può valere il termine più lungo del reato. Il termine decorre dalla morte o da quando si è capita la causa: calcolalo con attenzione.
Le prove sono: certificato di morte, stato di famiglia, documenti sulla convivenza, referti, atti del procedimento penale, perizie.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un padre di famiglia di Napoli muore in un incidente sulla tangenziale. Restano la moglie, due figli piccoli e la madre anziana, che viveva con loro. La polizza dell’altro veicolo copre i danni, ma la prima proposta è bassa e non tiene conto della madre.
La soluzione migliore per te
- Nei primi giorni: non firmare quietanze o moduli dell’assicurazione. Conserva ogni carta.
- Per la richiesta: di solito conviene una richiesta unica per tutti i familiari, ben documentata, anziché trattative separate.
- Se la proposta è bassa: si può trattare, usare la negoziazione assistita e, se serve, andare in causa. Un accordo firmato presto può chiudere la strada per chiedere di più.
Cosa fare subito: Prima di firmare qualunque quietanza, fai leggere la proposta a un avvocato. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Ti spiega chi ha diritto a cosa e raccoglie i documenti che servono.
- Imposta la richiesta all’assicurazione e valuta se la proposta è adeguata.
- Segue negoziazione assistita e, se serve, la causa.
Domande frequenti
Chi ha diritto al risarcimento per la morte di un parente?
I familiari più stretti hanno un diritto in prima persona. Altri parenti possono chiederlo se provano un legame vero.
Il convivente di fatto può chiedere?
Sì, se il rapporto era stabile.
Quanto tempo ho?
Di norma cinque anni, a volte di più. Conviene non aspettare.
Cosa succede se firmo la quietanza dell’assicurazione?
Può chiudere la pratica. Prima di firmare fai valutare la somma.
Serve il processo penale?
Non sempre. Il civile è indipendente, ma gli atti penali sono una prova utile.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza.
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Fonti: Normattiva (c.c. artt. 2043, 2059, 2947), Corte di Cassazione. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Testo redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
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