Aggiornato il 16 ottobre 2026
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Chi ha lavorato in Svizzera e in Italia di norma riceve una pensione da ciascun Paese in cui ha versato contributi per almeno un anno. Le regole europee permettono di sommare i periodi per aprire il diritto, ma ogni Paese paga la sua parte. Il secondo pilastro (previdenza professionale) ha regole proprie quando si lascia la Svizzera.
Questo testo fa parte della guida Italiani in Svizzera: guida legale.
In questo articolo
Quali regole valgono
La Svizzera e l’UE coordinano i sistemi di sicurezza sociale con l’Accordo sulla libera circolazione. L’Accordo non unifica le regole: le coordina. Prima di decidere qualsiasi passo, conviene capire in quale sistema ricade ogni periodo di lavoro.
Primo pilastro: AVS e AI
L’AVS è l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti. Chi è stato assicurato in Svizzera e in uno Stato UE riceve di norma una rendita parziale da ogni Stato in cui ha versato contributi per almeno un anno. Se un periodo è troppo breve, si sommano i periodi degli altri Stati per aprire il diritto, ma l’importo non aumenta. Le rendite AVS continuano a essere pagate a chi vive in uno Stato UE o AELS. Le prestazioni complementari sono pagate solo in Svizzera.
Secondo pilastro: cosa succede quando si lascia la Svizzera
Chi lascia definitivamente la Svizzera può in genere chiedere in contanti la prestazione di uscita (art. 5 della legge sul libero passaggio). Se ci si stabilisce in uno Stato UE e vi si è soggetti all’assicurazione obbligatoria, la parte obbligatoria (il minimo di legge) non può essere pagata in contanti (art. 25f). La parte che supera il minimo di legge non rientra in questo divieto.
Per chi è coniugato o in unione registrata, il pagamento in contanti richiede il consenso scritto del coniuge. Se il consenso manca o è negato senza buon motivo, si può chiedere l’intervento del giudice civile.
Se non si indica come conservare l’avere (conto o polizza di libero passaggio), l’istituto di previdenza lo trasferisce all’istituto collettore entro due anni.
Pensione italiana
L’INPS ha una procedura apposita, la domanda di pensione in regime internazionale, per chi ha periodi assicurativi in più Paesi. A chi presentare la domanda da residente in Svizzera e come si calcola la quota italiana vanno chiesti all’INPS o a noi prima di agire.
I passaggi concreti
- Ricostruite la carriera. Elenco di datori di lavoro, Cantoni e anni, in Italia e in Svizzera.
- Chiedete l’estratto del conto individuale AVS. Mostra i contributi versati.
- Individuate le casse del secondo pilastro. Ogni datore può averne una diversa.
- Non ritirate in fretta l’avere di uscita. Verificate prima se la parte obbligatoria è bloccata e se serve il consenso del coniuge.
- Presentate la domanda al Paese competente. Per i dettagli di procedura controllate le istruzioni degli enti.
- Per le tasse sulla pensione estera rivolgetevi a un commercialista.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Un uomo ha lavorato otto anni a Lugano e poi vent’anni in Lombardia. Tornando in Italia, un collega gli dice di «ritirare tutto il secondo pilastro». In realtà una parte può restare bloccata se in Italia è soggetto ad assicurazione obbligatoria. Prima di firmare la richiesta serve sapere cosa è obbligatorio e cosa no, e se la moglie deve consentire.
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
La soluzione migliore per te
Prima di lasciare la Svizzera. La strada migliore è ricostruire la carriera e chiedere l’estratto del conto individuale AVS. Di solito conviene non ritirare in fretta l’avere di uscita, perché la parte obbligatoria può restare bloccata.
Dopo il ritiro o la domanda. Si presenta la domanda di pensione al Paese competente, con i periodi di entrambi gli Stati. Di solito conviene controllare le istruzioni degli enti, perché ogni Paese paga la sua parte.
Se la cassa o il coniuge non collabora. Per il pagamento in contanti serve il consenso scritto del coniuge. Se manca, ci si può rivolgere al giudice civile. Se non si indica nulla, l’avere passa all’istituto collettore entro due anni.
Cosa fare subito
- Elencate datori di lavoro, Cantoni e anni, in Italia e in Svizzera.
- Individuate le casse del secondo pilastro e chiedete l’estratto AVS.
- Non firmate la richiesta di pagamento in contanti prima di sapere cosa è obbligatorio.
Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Può aiutarti a capire quali parti del secondo pilastro sono obbligatorie e quali no.
- Può seguire la richiesta del consenso del coniuge e, se serve, i passi davanti al giudice civile.
- Può organizzare la documentazione per la domanda di pensione con periodi in più Paesi.
Domande frequenti
Posso avere la pensione svizzera se vivo in Italia?
Le rendite AVS di vecchiaia continuano a essere pagate a chi vive in uno Stato UE o AELS. Per il vostro caso conviene controllare con la cassa di compensazione competente.
Posso farmi rimborsare i contributi AVS?
Per un cittadino italiano la regola va controllata prima di chiedere qualsiasi rimborso. Conviene rivolgersi alla cassa di compensazione svizzera o a noi.
Il secondo pilastro si può ritirare tutto?
Dipende. La parte obbligatoria non si può ritirare in contanti se ci si stabilisce in uno Stato UE e vi si è soggetti all’assicurazione obbligatoria.
Serve il consenso del coniuge?
Sì, per il pagamento in contanti serve il consenso scritto del coniuge. Se manca, ci si può rivolgere al giudice civile.
Cosa succede se non decido nulla?
L’istituto trasferisce l’avere all’istituto collettore entro due anni da quando sorge il caso di libero passaggio.
Fonti ufficiali
Pagine di siti istituzionali consultate il 16 ottobre 2026.
- ahv-iv.ch – La sicurezza sociale in Svizzera (opuscolo 890) – rendite parziali, prestazioni complementari, istituto collettore
- fedlex.admin.ch – Legge sul libero passaggio (RS 831.42) – testo in tedesco, artt. 5 e 25f
- inps.it – Domanda di pensione in regime internazionale – esistenza della procedura per periodi in più Paesi
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Lo studio
Lo studio è a Napoli (Piazza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14) e lavora in tutta Italia; il primo incontro può essere in videochiamata. Per chiedere una consulenza: WhatsApp o telefono 347 5264190.
Testo informativo, preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale. Non sostituisce una consulenza su un caso concreto.
Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino
Aggiornato il 16 ottobre 2026