- Se la carta è rubata o clonata, blocca subito e denuncia.
- Le operazioni non autorizzate vanno contestate entro 13 mesi.
- La banca deve rimborsare entro il giorno lavorativo successivo, salvo sospetto di frode del cliente.
- Resta una responsabilità limitata se c’è colpa grave: dipende dal caso.
Pubblicato il 13 ottobre 2026.
Cosa dice la legge sui pagamenti
La disciplina dei servizi di pagamento mette a carico della banca la prova che l’operazione sia stata autorizzata e correttamente eseguita. Il cliente deve avvisare senza ritardo di smarrimento, furto o uso non autorizzato.
Cosa fare in pratica
- Blocca la carta con il numero verde o l’app.
- Denuncia ai Carabinieri o alla Polizia.
- Invia contestazione scritta alla banca, con denuncia ed elenco delle operazioni.
- Chiedi il rimborso e conserva la risposta.
Quando la banca può non rimborsare
Se prova che hai agito con dolo o colpa grave, per esempio comunicando i codici a chi ti ha chiamato. Qui contano le circostanze: il tuo caso va letto con attenzione.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un cliente scopre sul conto tre prelievi in un’altra città, mentre la carta è nel portafoglio. La banca risponde che l’operazione era «con chip e PIN» e non rimborsa.
La soluzione migliore per te
- Subito: blocco, denuncia e contestazione scritta.
- Se la banca rifiuta: reclamo, poi ABF.
- Se la somma è alta: causa o negoziazione assistita.
Cosa fare subito: tieni SMS, e-mail e notifiche. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Scrive la contestazione e il reclamo.
- Valuta se la banca ha provato l’autorizzazione.
- Ti segue in ABF o in causa.
Domande frequenti
Entro quando contesto?
Entro 13 mesi, ma prima è meglio.
Serve la denuncia?
È molto utile come prova.
La banca può rifiutare?
Solo se prova dolo o colpa grave.
E se uso il PIN?
Non basta da solo a provare la tua colpa.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza. Il primo incontro è in italiano.
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Fonti: Normattiva (d.lgs. 11/2010, artt. 7-12), Arbitro Bancario Finanziario. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso.
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