- Un contratto è simulato quando le parti si sono accordate di far finta, nascondendo la vera volontà.
- Può essere assoluta (nessun vero contratto) o relativa (un contratto diverso, come una donazione).
- I terzi, come i creditori o gli eredi, possono provare la simulazione con ogni mezzo.
- Le parti invece hanno limiti nella prova testimoniale.
Pubblicato il 13 ottobre 2026.
Cos’è la simulazione
Nella simulazione (art. 1414 c.c.) le parti firmano un contratto ma intendono altro. Nella assoluta non vogliono alcun contratto: per esempio una vendita finta per sottrarre un bene ai creditori. Nella relativa vogliono un contratto diverso: per esempio una donazione mascherata da vendita.
Tra le parti vale l’accordo segreto (controdichiarazione). Verso i terzi di buona fede il contratto apparente resta valido.
Chi può agire
Possono agire le parti, i creditori che vedono ridotta la garanzia, gli eredi legittimari che ritengono lesa la quota e i terzi che hanno interesse. Nei casi di donazione mascherata tra genitori e figli, gli altri figli agiscono spesso per far emergere la donazione e chiedere la riduzione.
La domanda va fatta in tribunale, con trascrizione se riguarda immobili.
Come si prova
I terzi possono usare ogni mezzo: testimoni, presunzioni, flussi bancari. Per le parti, la prova per testimoni ha limiti, salvo che la simulazione miri a frodare la legge. Segnali tipici: prezzo mai pagato, prezzo irrisorio, rapporti stretti tra le parti, il venditore che continua a vivere nella casa.
Chiedi estratti conto e atti: la mancanza di pagamenti è un indizio forte.
Termini
L’azione di simulazione non ha un termine breve di prescrizione, ma l’azione di riduzione per i legittimari dipende dalle regole dell’eredità. L’azione per annullamento del contratto simulato verso terzi segue termini diversi.
Muoviti presto: le prove bancarie e i testimoni si disperdono.
Caso frequente
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Un padre anziano di Napoli vende la casa al figlio maggiore per 60.000 euro, ma nell’atto non risulta il pagamento. Dopo la sua morte, i fratelli sospettano che sia una donazione.
La soluzione migliore per te
- Se sei un erede: raccogli atto, visure e movimenti bancari e valuta la causa di simulazione.
- Se sei un creditore: valuta anche la revocatoria.
- Se sei una parte: conserva la controdichiarazione scritta.
Cosa fare subito: Chiedi l’atto notarile e gli estratti conto del periodo per verificare se il prezzo è stato pagato. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Valuta se ci sono indizi sufficienti di simulazione.
- Prepara l’azione, la trascrizione e la richiesta di prove bancarie.
- Coordina con l’azione di riduzione se sei erede.
Domande frequenti
Posso agire se sono solo un fratello?
Sì, se hai interesse come erede legittimario.
Basta che il prezzo non sia pagato?
È un indizio forte, non l’unico.
Serve la trascrizione?
Sì, per gli immobili.
Quanto tempo ho?
Dipende dall’azione. Meglio muoversi subito.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma e a Bari, su appuntamento, e a distanza. Il primo incontro è in italiano.
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Fonti: Normattiva (c.c. artt. 1414-1417, 2652), Corte di Cassazione. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Testo redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dall’avvocato.
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