Il sottoscrittore di un buono fruttifero postale ha diritto ai rendimenti indicati sul titolo quando questi non contrastano con un decreto ministeriale successivo all’emissione che abbia modificato i tassi. Se invece il buono è stato emesso quando un decreto aveva già cambiato i rendimenti, e il modulo è stato aggiornato con apposito timbro, prevalgono i tassi del decreto. Il diritto al rimborso, inoltre, si prescrive di regola in dieci anni dalla scadenza.
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I rendimenti stampati sul buono prevalgono quando l’emittente li ha indicati in contrasto con il decreto già in vigore, non quando un decreto successivo li ha legittimamente modificati. Per i buoni Q/P l’orientamento recente della Cassazione è sfavorevole ai risparmiatori per l’ultimo decennio. Ogni titolo va esaminato nel suo originale, con attenzione alla scadenza.
Da ricordare
ordinanza n. 24715 del 2025
dieci anni dalla scadenza
Il principio delle Sezioni Unite del 2007
Con la sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, le Sezioni Unite hanno affermato che il rapporto tra emittente e risparmiatore si forma sulla base dei dati risultanti dal titolo: se le condizioni stampate sul buono contrastano con quelle previste dal decreto ministeriale che ne ha disposto l’emissione, prevalgono le prime, a tutela dell’affidamento del sottoscrittore.
Cosa hanno deciso le Sezioni Unite nel 2019?
Con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, le Sezioni Unite hanno precisato l’ambito di quel principio. Per i buoni emessi prima del decreto del 13 giugno 1986, la disciplina allora vigente (art. 173 del codice postale) consentiva di modificare i tassi dei buoni già in circolazione con decreto ministeriale: le nuove condizioni integrano il contratto e prevalgono su quanto stampato, fermo il diritto del risparmiatore di chiedere il rimborso.
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Richiedi una consulenzaIl caso dei buoni serie Q/P
Molti contenziosi riguardano i buoni della serie Q/P, emessi su moduli della precedente serie P con un timbro che aggiornava i rendimenti. Spesso il timbro copriva solo i primi vent’anni, lasciando visibili sul retro i vecchi importi per il periodo dal 21° al 30° anno. La giurisprudenza di legittimità più recente, da ultimo con l’ordinanza n. 24715 del 2025, ha escluso che per l’ultimo decennio si possano pretendere i rendimenti della serie P: il timbro introduce una nuova tabella di tassi e l’incompleta timbratura non basta a fondare un affidamento contrario al decreto. Sul tema si registrano ancora alcune decisioni di merito e dell’ABF di segno diverso.
Entro quando si può chiedere il rimborso?
I diritti dei titolari si prescrivono, di regola, in dieci anni dalla scadenza del buono, sia per il capitale sia per gli interessi. Il termine decorre dalla data di scadenza prevista per la singola serie, che varia molto (ad esempio 18 mesi, 7 anni, 20 o 30 anni). L’ABF, inoltre, può decidere solo su controversie riferite a operazioni o comportamenti degli ultimi sei anni: una volta maturata la prescrizione, il ricorso non è accolto.
Come muoversi
Domande frequenti
DCosa hanno deciso le Sezioni Unite nel 2019?
RCon la sentenza n. 3963 dell'11 febbraio 2019, le Sezioni Unite hanno precisato l'ambito di quel principio.
DEntro quando si può chiedere il rimborso?
RI diritti dei titolari si prescrivono, di regola, in dieci anni dalla scadenza del buono, sia per il capitale sia per gli interessi. Il termine decorre dalla data di scadenza prevista per la singola serie, che varia molto (ad esempio 18 mesi, 7 anni, 20 o 30 anni).
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In sintesi
I rendimenti stampati sul buono prevalgono quando l’emittente li ha indicati in contrasto con il decreto già in vigore, non quando un decreto successivo li ha legittimamente modificati. Per i buoni Q/P l’orientamento recente della Cassazione è sfavorevole ai risparmiatori per l’ultimo decennio. Ogni titolo va esaminato nel suo originale, con attenzione alla scadenza.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.