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- La donazione di regola non si può disfare, ma la legge ammette la revoca per ingratitudine nei casi gravi (art. 801 c.c.).
- Serve un fatto serio: per esempio un’ingiuria grave o un danno doloso e grave al patrimonio del donante.
- La domanda va proposta entro un anno dal fatto o da quando il donante lo ha saputo (art. 802 c.c.).
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il caso
A Bari una madre anziana dona l’appartamento al figlio, riservandosi di vivere con lui. Dopo qualche mese il figlio la offende davanti ai vicini, le impedisce di usare alcune stanze e le dice di cercarsi un’altra sistemazione. La madre vorrebbe riavere la casa.
Cosa dice la legge
La donazione può essere revocata per ingratitudine nei casi previsti dall’art. 801 del codice civile, tra cui l’ingiuria grave verso il donante e il pregiudizio doloso e grave al suo patrimonio. Non basta un litigio o una mancanza di riguardo: il giudice valuta la gravità del fatto. La domanda si propone entro un anno dal giorno in cui il fatto è stato commesso o il donante ne ha avuto notizia (art. 802 c.c.). La revoca ha effetti anche sulla proprietà del bene, ma i diritti acquistati dai terzi prima della domanda trascritta hanno regole proprie. Non si possono revocare per ingratitudine certe donazioni, come quelle di modico valore o fatte in riconoscimento di servizi resi.
La soluzione migliore per te
- Subito: annota date e fatti, raccogli testimonianze, messaggi, eventuali referti o denunce. Il termine di un anno corre in fretta.
- Prima della causa: una lettera di un avvocato può aprire una trattativa, per esempio sul diritto di abitare nella casa o su un rientro concordato.
- Se i fatti sono gravi e provati: la domanda di revocazione, con trascrizione, è la strada che tutela di più il bene; valuta insieme anche le conseguenze sulla successione.
Cosa fare subito: non cedere nulla per iscritto senza consiglio e conserva l’atto di donazione. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Valuta se i fatti raggiungono la gravità richiesta.
- Calcola il termine di un anno dal giorno giusto.
- Cura la domanda, la trascrizione e un’eventuale trattativa.
Domande frequenti
Basta un litigio in famiglia?
No. Serve un fatto grave, valutato dal giudice.
Se il termine è scaduto?
La revoca per ingratitudine non è più possibile. Altre strade vanno viste sul caso.
Perdo il diritto di vivere in casa?
Dipende da cosa dice l’atto di donazione, per esempio una riserva di usufrutto.
Hai donato un immobile e ti penti?
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma (Via Giorgio Ribotta 21) e a Bari (C.so Giuseppe Mazzini 61), su appuntamento, e a distanza.
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Fonti: Codice civile, artt. 801 e 802, Normattiva. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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