Amalfi: mamma ha «venduto» la casa a mia sorella ma i soldi non sono mai passati, cosa possiamo fare?

Caso tipico: una vendita tra madre e figlia senza pagamento del prezzo. Quando nasconde una donazione, come la provano gli altri figli e cosa possono chiedere dopo la successione.

Successioni e donazioni · Caso tipico · Costiera amalfitana

Amalfi: mamma ha «venduto» la casa a mia sorella ma i soldi non sono mai passati, cosa possiamo fare?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 19 novembre 2026·Aggiornato il 19 novembre 2026·Lettura 3 min

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Una vendita in cui il prezzo non è mai stato pagato può nascondere una donazione. Dopo la morte del genitore, il figlio che ritiene lesa la propria legittima può chiedere al giudice di accertarlo e di ridurre la donazione. Secondo la giurisprudenza è considerato terzo rispetto al contratto e può provare la simulazione anche con testimoni e presunzioni.

In 30 secondi

Se la vendita era solo apparente, ha effetto il contratto realmente voluto, cioè la donazione, se ne ha i requisiti (art. 1414 c.c.). Dopo l'apertura della successione il figlio leso può chiedere l'accertamento della simulazione e la riduzione; la prova è libera per i terzi (art. 1417 c.c.). La donazione rientra anche nella collazione tra fratelli.

Riferimenti normativi

art. 1414 c.c.art. 1417 c.c.art. 737 c.c.art. 782 c.c.

Il caso tipico

Questo caso è inventato. Anni fa una madre di Amalfi ha venduto con atto notarile la casa di famiglia alla figlia più giovane, per un prezzo molto più basso del valore di mercato. Nei conti della madre non risulta alcun incasso e la madre ha continuato ad abitarvi fino alla morte. Gli altri due figli si chiedono se quella casa debba rientrare nell'eredità.

Cos'è una vendita simulata?

È una vendita solo apparente. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti; se le parti hanno voluto in realtà un contratto diverso, ha effetto quest’ultimo, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (art. 1414 c.c.). Una vendita senza prezzo tra genitore e figlio può nascondere una donazione.

Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione, anche a distanza.

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Cosa possono fare gli altri figli?

Finché il genitore è in vita non si può agire per la legittima. Dopo l’apertura della successione, il figlio che ritiene lesa la propria quota può chiedere al giudice di accertare la simulazione e, sulla donazione così emersa, esercitare l’azione di riduzione. Tra fratelli la donazione va considerata anche nella collazione (art. 737 c.c.).

Le prove che contano di più

Movimenti bancari: nessun pagamento in uscita dalla figlia, nessun incasso per la madre.
Prezzo e valore: prezzo molto inferiore al valore di mercato dell'epoca.
Comportamenti: la madre ha continuato a usare la casa come propria.

Come si prova che il prezzo non è stato pagato?

Il figlio che agisce per tutelare la legittima è considerato dalla giurisprudenza terzo rispetto al contratto: può quindi provare la simulazione senza limiti, anche con testimoni e presunzioni (art. 1417 c.c.). Contano gli estratti conto della madre e della figlia nel periodo del rogito, il prezzo molto inferiore al valore, il fatto che la madre abbia continuato ad abitare la casa.

E se la casa è stata rivenduta?

Se la figlia ha già venduto o ipotecato la casa, entrano in gioco le tutele dei terzi acquirenti, modificate dalla riforma del 2025. Prima di agire conviene controllare in Conservatoria tutti i passaggi successivi.

Cosa fare, passo per passo

  1. 1
    Copia del rogito e visure storiche
  2. 2
    Estratti conto del periodo
  3. 3
    Stima del valore all'epoca e oggi
  4. 4
    Calcolo della legittima
  5. 5
    Mediazione, poi causa di simulazione e riduzione

Dalla pratica dello studio

Quando un figlio sospetta che una vendita nascondesse una donazione chiediamo il rogito, le visure ipotecarie e gli estratti conto disponibili. Senza tracce bancarie del prezzo la simulazione è più facile da dimostrare.

Domande frequenti

DCos'è una vendita simulata?

RÈ una vendita solo apparente. Il contratto simulato non produce effetto tra le parti; se le parti hanno voluto in realtà un contratto diverso, ha effetto quest'ultimo, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (art. 1414 c.c.). Una vendita senza prezzo tra genitore e figlio può nascondere una donazione.

DCosa possono fare gli altri figli?

RFinché il genitore è in vita non si può agire per la legittima. Dopo l'apertura della successione, il figlio che ritiene lesa la propria quota può chiedere al giudice di accertare la simulazione e, sulla donazione così emersa, esercitare l'azione di riduzione. Tra fratelli la donazione va considerata anche nella collazione (art. 737 c.c.).

DCome si prova che il prezzo non è stato pagato?

RIl figlio che agisce per tutelare la legittima è considerato dalla giurisprudenza terzo rispetto al contratto: può quindi provare la simulazione senza limiti, anche con testimoni e presunzioni (art. 1417 c.c.). Contano gli estratti conto della madre e della figlia nel periodo del rogito, il prezzo molto inferiore al valore, il fatto che la madre abbia continuato ad abitare la casa.

DE se la casa è stata rivenduta?

RSe la figlia ha già venduto o ipotecato la casa, entrano in gioco le tutele dei terzi acquirenti, modificate dalla riforma del 2025. Prima di agire conviene controllare in Conservatoria tutti i passaggi successivi.

Guide collegate

Divisione ereditaria: la pagina dello Studio →

In sintesi

Una vendita senza prezzo può nascondere una donazione. Dopo la successione il figlio leso può farla accertare con ogni mezzo di prova, chiedere la riduzione e farla valere nella collazione tra fratelli.

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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Non serve venire in studio: la consulenza si svolge anche a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata. Si riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 19 novembre 2026. Non costituisce parere legale.

Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

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