- I conviventi di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza (l. 76/2016, art. 1, commi 50 e seguenti).
- Il contratto deve essere scritto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato.
- Per avere effetto contro i terzi va comunicato all’anagrafe del Comune di residenza.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
Il caso
A Bisceglie una coppia convive da otto anni in una casa acquistata solo da uno dei due, mentre l’altro paga da anni le spese di famiglia e ha fatto lavori di ristrutturazione. Non sono sposati e non vogliono sposarsi, ma temono che, in caso di crisi o di morte di uno dei due, la parte più debole resti senza tutele. Chiedono come mettere tutto per iscritto.
Cosa dice la legge
La legge 20 maggio 2016, n. 76, riconosce i conviventi di fatto, cioè due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da matrimonio o unione civile. Essi possono disciplinare i rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza. Il contratto, a pena di nullità, deve essere in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio o da un avvocato, che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Può indicare la residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune e il regime patrimoniale della comunione dei beni. Per essere opponibile ai terzi, va trasmesso entro dieci giorni al Comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe.
La soluzione migliore per te
- Se volete tutela senza sposarvi: di solito conviene un contratto di convivenza che metta per iscritto chi paga cosa, come si trattano le spese e i lavori fatti sulla casa di uno solo, e cosa succede se la convivenza finisce.
- Per la casa: se uno vive nella casa dell’altro, valutate un accordo sul diritto di restarci per un periodo, e un testamento per la parte disponibile: la convivenza non dà da sola i diritti dei coniugi.
- In caso di crisi: un contratto ben scritto riduce molto le liti su rimborsi e spese.
Cosa fare subito: raccogliete atti di acquisto, ricevute dei lavori e dei pagamenti, e discutete insieme gli obiettivi prima dell’appuntamento. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Aiuta la coppia a scrivere un contratto di convivenza chiaro.
- Valuta con voi testamento e altri strumenti per la casa.
- Cura le formalità per renderlo opponibile ai terzi.
Domande frequenti
Il contratto dà diritti ereditari?
No. Per i diritti sull’eredità serve un testamento, nei limiti della quota disponibile.
Serve il notaio?
Serve un notaio o un avvocato che autentichi le firme.
Si può modificare?
Sì, con le stesse formalità del contratto iniziale.
Lo studio riceve a Napoli (P.zza Giovanni Bovio 22 e Via Monte di Dio 14), a Roma (Via Giorgio Ribotta 21) e a Bari (C.so Giuseppe Mazzini 61), su appuntamento, e a distanza.
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Fonti: legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, commi 36 e 50-64, Normattiva. Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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