Marcianise: il mio compagno è morto e la casa era sua, posso restarci?

Caso tipico: muore il convivente proprietario della casa. Cosa spetta al convivente di fatto superstite, per quanto può restare e cosa resta agli eredi.

Successioni e donazioni · Caso tipico

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Marcianise: il mio compagno è morto e la casa era sua, posso restarci?

RFAvv. Renato Giuseppe Fiorentino·Pubblicato il 14 dicembre 2026·Aggiornato il 14 dicembre 2026·Lettura 2 min

Caso tipico · Un problema che capita spesso

Persone, nomi e luoghi di questo caso sono inventati.

Il convivente di fatto non è erede per legge. Se però muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, chi resta ha il diritto di continuare ad abitarvi per un periodo limitato, fissato dalla legge sulle unioni civili e le convivenze.

In 30 secondi

Il convivente di fatto non eredita, ma può restare nella casa del compagno defunto per un periodo da due a cinque anni secondo la durata della convivenza. Per tutelarsi davvero serve un testamento.

Da ricordare

per due anni

non oltre cinque anni

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

legge n. 76/2016

Il caso tipico

Questo è un caso tipico. Teresa vive da dodici anni a Marcianise con il compagno, senza essere sposata, nella casa di proprietà di lui. Alla sua morte i figli di lui, nati da un precedente matrimonio, le chiedono di lasciare l’appartamento entro un mese.

Il convivente è erede?

No. In mancanza di testamento, l’eredità va ai figli e agli altri parenti indicati dal codice civile; il convivente non è tra questi. Il compagno avrebbe potuto lasciarle qualcosa con testamento, nei limiti della quota disponibile.

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Quanto può restare in casa?

La legge n. 76/2016 prevede che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite abbia diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni. Se nella casa vivono figli minori o disabili del convivente superstite, il periodo è di almeno tre anni. Il diritto viene meno se il convivente superstite smette di abitare stabilmente nella casa, si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza.

Come si prova la convivenza?

Il riferimento principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto resa al Comune. In mancanza, la convivenza stabile può essere dimostrata con altri elementi, come la residenza comune, le utenze, i testimoni.

E se la casa era in affitto?

Se il convivente era conduttore, il superstite ha di regola la facoltà di succedere nel contratto di locazione.

Dalla pratica dello studio

Chi convive senza essere sposato spesso scopre queste regole solo dopo un lutto. Per una valutazione chiediamo il certificato di residenza storico, l’eventuale dichiarazione anagrafica e la copia di un eventuale testamento.

Domande frequenti

DIl convivente è erede?

RNo. In mancanza di testamento, l'eredità va ai figli e agli altri parenti indicati dal codice civile; il convivente non è tra questi. Il compagno avrebbe potuto lasciarle qualcosa con testamento, nei limiti della quota disponibile.

DQuanto può restare in casa?

RLa legge n. 76/2016 prevede che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite abbia diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni.

DCome si prova la convivenza?

RIl riferimento principale è la dichiarazione anagrafica di convivenza di fatto resa al Comune. In mancanza, la convivenza stabile può essere dimostrata con altri elementi, come la residenza comune, le utenze, i testimoni.

DE se la casa era in affitto?

RSe il convivente era conduttore, il superstite ha di regola la facoltà di succedere nel contratto di locazione.

Guide collegate

Divisione ereditaria: la guida completa →Tutte le guide: Successioni e donazioni →

In sintesi

Il convivente di fatto non eredita, ma può restare nella casa del compagno defunto per un periodo da due a cinque anni secondo la durata della convivenza. Per tutelarsi davvero serve un testamento.

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Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.

Contenuto informativo aggiornato il 14 dicembre 2026. Non costituisce parere legale.

Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.

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