Se sei convenuto in causa, puoi chiamare un terzo al quale ritieni comune la causa o dal quale pretendi di essere garantito, ma va fatto subito, nella comparsa di risposta, a pena di decadenza (artt. 106 e 269 c.p.c.).
In 30 secondi
- La chiamata in causa serve a portare nella stessa causa chi è obbligato a garantirti o a tenerti indenne, per esempio il fideiussore, l’assicurazione o chi ti ha venduto il bene (art. 106 c.p.c.).
- Il convenuto deve fare la dichiarazione nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, e chiedere lo spostamento della prima udienza (art. 269 c.p.c.).
- L’attore può chiamare un terzo solo se l’esigenza nasce dalle difese del convenuto, chiedendo l’autorizzazione nella prima memoria integrativa (art. 171-ter, n. 1).
- Se aspetti troppo, perdi la possibilità di farlo nella stessa causa e dovrai fare una causa separata.
Aggiornato il 21 ottobre 2026.
Quando conviene chiamare un terzo
Quando la lite può coinvolgere altri soggetti che, se perdi, dovranno pagare almeno in parte. Esempi tipici: il fideiussore che garantisce un debito, l’assicurazione che copre il danno, il venditore che ti ha garantito il bene, il codebitore. Una sola causa evita sentenze diverse sullo stesso fatto e costa meno di due.
Come si fa, se sei il convenuto
- Nella comparsa di risposta dichiari di voler chiamare il terzo e spieghi perché.
- Contestualmente chiedi al giudice di spostare la prima udienza, per rispettare i termini di comparizione del terzo.
- Il giudice fissa con decreto la data della nuova udienza; la citazione è notificata al terzo a tua cura.
- Depositi la citazione notificata e il terzo si costituisce come le altre parti.
Se sei l’attore
Puoi chiamare un terzo solo se l’interesse nasce dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. In quel caso chiedi l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza, nella memoria integrativa dell’art. 171-ter, n. 1. Se il giudice autorizza, fissa una nuova udienza e un termine perentorio per notificare la citazione al terzo.
La soluzione migliore per te
- Se hai un garante o un’assicurazione: avvisali per iscritto appena ricevi la citazione, prima ancora di costituirti.
- Se il terzo ha un ruolo chiaro: conviene chiamarlo subito, nella stessa causa.
- Se il suo ruolo è incerto: valuta con l’avvocato se rischi più a chiamarlo o a lasciarlo fuori.
Cosa fare subito: segna la data della prima udienza, raccogli i contratti di garanzia e le polizze, e parlane con un avvocato nei primi giorni: la comparsa di risposta ha termini precisi. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Individua chi può essere chiamato in causa.
- Calcola i termini e scrive la comparsa con la dichiarazione di chiamata.
- Prepara la citazione del terzo e segue la causa.
Documenti utili per il primo colloquio
- l’atto di citazione ricevuto, con la relata di notifica;
- contratti, fideiussioni e polizze che coinvolgono altri soggetti;
- lettere e PEC scambiate con chi potrebbe essere chiamato;
- un riassunto dei fatti con le date.
Se manca qualcosa, il colloquio si fa lo stesso: lo studio ti dice come recuperarlo.
Domande frequenti
Posso chiamare il terzo dopo la comparsa di risposta?
Il convenuto deve dichiararlo nella comparsa di risposta, a pena di decadenza (art. 269 c.p.c.). Dopo, di regola resta solo una causa separata.
Il giudice può ordinare lui l’intervento di un terzo?
Sì: quando ritiene opportuno che il processo si svolga anche nei confronti di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento (art. 107 c.p.c.).
Chiamare il terzo allunga la causa?
Sì, perché la prima udienza viene spostata. Il vantaggio è avere una sola decisione.
Ti hanno citato in giudizio e altri dovrebbero rispondere con te?
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Fonti: Codice di procedura civile, artt. 106, 107, 171-ter e 269, Normattiva (vigenza verificata il 21 ottobre 2026). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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