Per far liberare un immobile con un titolo esecutivo serve l’esecuzione per rilascio: prima il precetto, poi l’avviso dell’ufficiale giudiziario, infine l’accesso.
In 30 secondi
- Serve un titolo esecutivo: per esempio una sentenza, un’ordinanza di rilascio o un verbale di conciliazione.
- Il titolo va notificato insieme al precetto, che concede un termine non minore di dieci giorni per rilasciare spontaneamente (art. 480 c.p.c.).
- Se l’occupante non esce, l’ufficiale giudiziario fissa il giorno e l’ora dell’accesso con un avviso scritto, notificato almeno dieci giorni prima (art. 608 c.p.c.).
- Chi occupa può contestare l’esecuzione con le opposizioni previste dal codice, ma non basta opporsi per fermare l’accesso.
Aggiornato il 21 ottobre 2026.
Quando serve l’esecuzione per rilascio
Serve quando un giudice ha ordinato di liberare un immobile e chi lo occupa non lo fa. Capita dopo uno sfratto, dopo una causa sul possesso, dopo la vendita di un immobile pignorato o dopo la fine di un accordo. Il vincitore della causa non può entrare da solo: deve passare dall’ufficiale giudiziario.
Le fasi, una dopo l’altra
- Titolo in forma esecutiva. La sentenza o l’ordinanza deve avere la formula esecutiva.
- Notifica del titolo e del precetto. Si intima a chi occupa di rilasciare entro un termine non minore di dieci giorni.
- Avviso di rilascio. Se nessuno esce, si chiede all’ufficiale giudiziario di fissare l’accesso. L’avviso indica data e ora.
- Accesso. L’ufficiale giudiziario, se serve con la forza pubblica, mette il proprietario nel possesso. Possono esserci più accessi se l’immobile non si libera subito.
- Beni rimasti dentro. I mobili estranei all’esecuzione seguono una procedura a parte: intimazione ad asportarli entro un termine, poi custodia o vendita (art. 609 c.p.c.).
Se sei tu a dover lasciare l’immobile
Non ignorare il precetto: i termini corrono. Controlla se il titolo è stato notificato nel modo giusto e se è ancora valido. Si può contestare l’esecuzione con le opposizioni (art. 615 c.p.c.) e gli atti dell’esecuzione con l’opposizione dell’art. 617, da proporre nel termine perentorio di venti giorni. Nei casi previsti si può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione. Presentare opposizione non sospende l’accesso da solo.
La soluzione migliore per te
- Se sei il proprietario: conviene notificare subito titolo e precetto, appena la sentenza è esecutiva. Ogni settimana persa allunga i tempi.
- Se l’occupante è disponibile a uscire: un accordo scritto con data di rilascio e verbale di consegna di solito costa meno e dura meno dell’accesso con la forza pubblica.
- Se sei l’occupante e hai un motivo serio per opporti: serve un avvocato prima dell’avviso, non dopo.
Cosa fare subito: conserva titolo, precetto e avviso; segna le date di notifica; fotografa lo stato dell’immobile. Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Controlla titolo, formula esecutiva e notifiche.
- Prepara precetto e richiesta di avviso, oppure l’opposizione.
- Ti propone, quando conviene, un accordo di rilascio con verbale di consegna.
Documenti utili per il primo colloquio
- la sentenza, l’ordinanza o il verbale con la formula esecutiva;
- l’eventuale precetto e la relata di notifica;
- l’avviso di rilascio, se lo hai ricevuto;
- il contratto di locazione o l’atto da cui nasce l’occupazione;
- foto e comunicazioni scambiate con l’altra parte.
Se manca qualcosa, il colloquio si fa lo stesso: lo studio ti dice come recuperarlo.
Domande frequenti
Quanto tempo passa tra il precetto e l’accesso?
Dipende dai termini di legge e dal carico dell’ufficio notifiche e esecuzioni. Non esiste una data uguale per tutti.
L’ufficiale giudiziario può entrare senza di me?
Sì, se l’avviso è stato notificato e nessuno apre; interviene con la forza pubblica e un fabbro se serve.
Un accordo dopo il precetto è ancora possibile?
Sì, e spesso conviene. Va scritto, con data certa di rilascio e verbale di consegna.
Devi liberare un immobile o hai ricevuto un avviso di rilascio?
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Fonti: Codice di procedura civile, artt. 480, 605-611, 615 e 617, Normattiva (vigenza verificata il 20 ottobre 2026). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Questo testo è stato preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.
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