Il creditore che non ha depositato la domanda di ammissione al passivo in tempo può presentare una domanda tardiva entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Il tribunale può estendere il termine fino a dodici mesi nelle procedure complesse. Oltre quel termine la domanda è ammessa solo se il creditore prova che il ritardo non dipende da lui (art. 208 del Codice della crisi).
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La domanda tardiva va presentata entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a dodici. Dopo, serve la prova di un ritardo non imputabile e un deposito entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento. Il creditore tardivo partecipa solo ai riparti successivi.
Da ricordare
sei mesi
dodici mesi
trenta giorni prima
Come viene informato il creditore?
Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale il curatore invia ai creditori una comunicazione (art. 200 del Codice della crisi). La comunicazione indica come e dove presentare la domanda e la data dell’udienza di verifica. La domanda tempestiva va depositata almeno trenta giorni prima dell’udienza, all’indirizzo PEC indicato dal curatore.
Cosa si intende per domanda tardiva?
È la domanda presentata dopo il termine per quelle tempestive ma entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo. Il giudice delegato fissa di regola un’udienza apposita per esaminare le domande tardive. Il procedimento di verifica è lo stesso previsto per le domande tempestive.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaE se sono passati più di sei mesi?
La domanda cosiddetta ultratardiva è ammissibile solo se il creditore dimostra che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La domanda va presentata entro sessanta giorni da quando l’impedimento è cessato. Se il creditore non indica le circostanze del ritardo o non allega documenti, il giudice dichiara la domanda inammissibile con decreto.
Quando il ritardo non è imputabile al creditore?
La Cassazione (sent. n. 6797 del 7 marzo 2023), in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha affermato alcuni principi utili:
- l’omesso invio dell’avviso da parte del curatore rende il ritardo non imputabile al creditore;
- la pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese non prova che il creditore conoscesse la procedura;
- anche il creditore incolpevole deve però agire in un tempo ragionevolmente contenuto: otto mesi sono stati ritenuti troppi.
Il Codice della crisi ha fissato questo tempo in sessanta giorni.
Il creditore tardivo partecipa a tutte le distribuzioni?
No. Il creditore ammesso tardivamente concorre solo ai riparti successivi alla sua ammissione (art. 225 del Codice della crisi). Le somme già distribuite agli altri creditori non vengono ricalcolate. Per questo il ritardo può ridurre in modo concreto quanto si incassa.
Cosa conviene fare
- Controllare periodicamente il registro delle imprese per i propri debitori.
- Conservare la prova di quando si è saputo della procedura.
- Depositare subito la domanda, con i documenti del credito e l’eventuale privilegio.
La domanda tardiva ha costi o rischi in più?
Sì. Il creditore tardivo può trovare già esaurite le somme disponibili per il suo grado. Anche per questo la domanda va preparata con cura: titolo del credito, conteggi aggiornati, eventuale privilegio e documenti che lo provano.
Domande frequenti
DCome viene informato il creditore?
RDopo l'apertura della liquidazione giudiziale il curatore invia ai creditori una comunicazione (art. 200 del Codice della crisi). La comunicazione indica come e dove presentare la domanda e la data dell'udienza di verifica. La domanda tempestiva va depositata almeno trenta giorni prima dell'udienza, all'indirizzo PEC indicato dal curatore.
DCosa si intende per domanda tardiva?
RÈ la domanda presentata dopo il termine per quelle tempestive ma entro sei mesi dall'esecutività dello stato passivo. Il giudice delegato fissa di regola un'udienza apposita per esaminare le domande tardive. Il procedimento di verifica è lo stesso previsto per le domande tempestive.
DE se sono passati più di sei mesi?
RLa domanda cosiddetta ultratardiva è ammissibile solo se il creditore dimostra che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La domanda va presentata entro sessanta giorni da quando l'impedimento è cessato.
DQuando il ritardo non è imputabile al creditore?
RLa Cassazione (sent. n. 6797 del 7 marzo 2023), in un caso regolato dalla legge fallimentare, ha affermato alcuni principi utili: l'omesso invio dell'avviso da parte del curatore rende il ritardo non imputabile al creditore; la pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese non prova che il creditore conoscesse la procedura; anche il creditore incolpevole deve però agire in un tempo ragionevolmente contenuto: otto mesi sono stati ritenuti troppi.
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In sintesi
La domanda tardiva va presentata entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a dodici. Dopo, serve la prova di un ritardo non imputabile e un deposito entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento. Il creditore tardivo partecipa solo ai riparti successivi.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 24 febbraio 2027. Non costituisce parere legale.