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- Secondo l’articolo, il D.L. 132 del 12 settembre 2014 ha introdotto novità nel processo esecutivo per rafforzare la tutela dei creditori e renderlo più rapido.
- Dall’inizio del giudizio di cognizione gli interessi legali si calcolano al tasso del d.lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284 c.c.).
- Su istanza del creditore il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare; l’ufficiale giudiziario può consultare le banche dati pubbliche.
Aggiornato il 20 ottobre 2026.
Informazioni sul recupero crediti
Aggiornato il 20 ottobre 2026.
Il D.L. 132 del 12 settembre 2014 ha cambiato il processo esecutivo. Vuole tutelare meglio chi vanta un credito e rendere il processo più veloce.
Per due casi pratici, leggi cosa fare quando i clienti pagano a 120 giorni e maturano interessi di ritardo e quando i lavori eseguiti non vengono pagati: diffida e decreto ingiuntivo.
Una novità riguarda gli interessi. Si parte dal giudizio di cognizione, cioè la causa che accerta il debito. Da quando inizia, gli interessi legali si calcolano al tasso del d.lgs. 231/2002. È il tasso dei ritardi di pagamento nei rapporti commerciali.
In altre parole, quel tasso vale per ogni debito dal giorno in cui inizia la causa. Lo prevede l’art. 1284 del codice civile, che rinvia a questa legge speciale.
Un’altra novità riguarda i beni da pignorare. Ora l’ufficiale giudiziario e i creditori hanno più poteri per cercarli.
Il creditore può chiedere al presidente del tribunale di autorizzare una ricerca telematica. Il tribunale è quello del luogo dove il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Prima di decidere, il presidente controlla che il creditore possa agire con l’esecuzione forzata.
L’ufficiale giudiziario può consultare le banche dati pubbliche. Tra queste ci sono l’anagrafe tributaria, con l’archivio dei rapporti finanziari, il registro delle auto e gli archivi degli enti previdenziali. Così trova informazioni su cose e crediti da pignorare. Vede anche i rapporti del debitore con banche, datori di lavoro o committenti.
Se la ricerca trova beni nei luoghi del debitore, l’ufficiale giudiziario ci va e svolge d’ufficio gli atti previsti dagli articoli 517, 518 e 520.
Se negli archivi non trova nulla, può intimare al debitore di dire entro quindici giorni dove sono le cose da pignorare. Lo avverte che una comunicazione omessa o falsa è punita dall’articolo 388, sesto comma, del codice penale.
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La strada che di solito conviene
Le strade possibili
- la ricerca telematica dei beni da pignorare, autorizzata dal presidente del tribunale su istanza del creditore;
- l’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche;
- l’intimazione al debitore di indicare i beni da pignorare, se la ricerca negli archivi ha esito negativo.
Quale conviene di solito e perché
Dipende dal caso. L’articolo non indica una strada unica, ma spiega che la riforma dà al creditore e all’ufficiale giudiziario ampi poteri di ricerca dei beni. Di solito ha senso chiedere la ricerca telematica, perché permette di individuare conti, rapporti di lavoro e altri beni prima di procedere.
Cosa fare subito
- raccogli i documenti che provano il credito;
- verifica la residenza, il domicilio o la sede del debitore;
- fai valutare il caso prima di avviare l’esecuzione.
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto: questa indicazione non è una promessa di esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
Due consigli pratici: conserva con ordine contratti, fatture e corrispondenza sul credito. Verifica dove il debitore ha la residenza, il domicilio o la sede, perché serve per la richiesta al tribunale.
Lo studio offre consulenza anche a distanza con documenti online, ti consegna un preventivo scritto prima dell’incarico. Riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Domande frequenti
Cosa ha cambiato il D.L. 132/2014 per i creditori?
Secondo l’articolo, ha introdotto novità nel processo esecutivo per rafforzare la tutela dei creditori e renderlo più rapido, con ampi poteri di ricerca dei beni da pignorare.
Quali interessi si applicano dall’inizio del giudizio?
Secondo l’articolo, quelli del d.lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, richiamati dall’art. 1284 c.c.
Come si cercano i beni del debitore?
Secondo l’articolo, il presidente del tribunale, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica; l’ufficiale giudiziario accede alle banche dati pubbliche, compresi anagrafe tributaria, PRA ed enti previdenziali.
E se la ricerca negli archivi non dà esito?
Secondo l’articolo, l’ufficiale giudiziario può intimare al debitore di indicare entro quindici giorni dove si trovano le cose da pignorare. Ogni caso va valutato sui documenti.
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Fonti: d.l. 132/2014, d.lgs. 231/2002, art. 1284 c.c. e codice di procedura civile (Normattiva). Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino, Foro di Napoli. Testo informativo, non sostituisce un parere sul tuo caso. Redatto con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale e rivisto dallo studio.