Aggiornato il 16 ottobre 2026
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Per la legge applicabile conta, di regola, l’ultima residenza del defunto. Se viveva in Svizzera, la legge svizzera applica il diritto svizzero. Anche il Regolamento UE 650/2012, che l’Italia applica, guarda alla residenza abituale. Chi voleva la legge italiana poteva sceglierla nel testamento. I beni in Italia richiedono comunque passaggi in Italia.
Questo testo fa parte della guida Italiani in Svizzera: guida legale.
In questo articolo
Perché il caso è delicato
Due ordinamenti guardano alla stessa eredità. La Svizzera non fa parte dell’Unione europea e applica una propria legge, la LDIP (legge federale sul diritto internazionale privato). L’Italia applica il Regolamento UE 650/2012. Il Regolamento vale anche quando la legge richiamata è quella di uno Stato non europeo.
Quale legge si applica
Secondo la Svizzera
Il patrimonio di chi ha l’ultimo domicilio in Svizzera è retto dal diritto svizzero (art. 90 LDIP). Uno straniero può però scegliere con testamento o patto successorio una delle proprie leggi nazionali. La scelta cade se, alla morte, non aveva più quella cittadinanza o se era diventato svizzero.
Secondo l’Italia
La regola generale è la legge dello Stato in cui il defunto risiedeva abitualmente al momento della morte (art. 21 del Regolamento). Se i legami con un altro Stato sono «manifestamente più stretti», si applica quella legge. Ognuno può scegliere la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, con una disposizione a causa di morte (art. 22).
Il rinvio
Quando il Regolamento richiama la legge di uno Stato terzo, include in alcuni casi anche le sue norme di diritto internazionale privato (art. 34). Questo si chiama rinvio. Per un residente in Svizzera con beni in Italia l’effetto va esaminato caso per caso.
Chi è competente
In Svizzera
Per la procedura successoria e le controversie sono competenti le autorità svizzere dell’ultimo domicilio del defunto (art. 86 LDIP). Resta salva la competenza dello Stato che rivendica in via esclusiva gli immobili sul proprio territorio.
In Italia
Se il defunto non risiedeva in uno Stato membro, i giudici italiani possono essere competenti quando era cittadino italiano (art. 10 del Regolamento). Se l’eredità comprende beni in uno Stato terzo, il giudice può non decidere su di essi quando la decisione non verrebbe riconosciuta lì (art. 12).
I passaggi concreti
- Raccogliete i documenti. Servono l’estratto di morte del Comune svizzero e un documento che provi la cittadinanza. Per registrare l’atto in Italia chiedete al consolato competente come procedere.
- Cercate il testamento. Verificate se contiene una scelta della legge italiana e dove è stato depositato.
- Contate i tempi svizzeri. La rinuncia all’eredità si comunica entro tre mesi, per iscritto e con lettera raccomandata. L’inventario pubblico si chiede entro un mese da quando si è saputo della morte.
- Chiedete il certificato ereditario svizzero. Lo rilascia l’autorità del Cantone. Le banche lo chiedono, di regola, per muovere i conti.
- Aprite la pratica in Italia. Per immobili e conti italiani servono in genere la dichiarazione di successione e le volture catastali. Termini e modalità vanno controllati con l’Agenzia delle Entrate o con noi prima di agire.
- Coordinate le due pratiche. Gli eredi vanno indicati allo stesso modo in tutte e due. Le quote riservate ai legittimari (la parte che la legge garantisce a certi eredi) possono essere diverse nei due sistemi.
- Per le imposte rivolgetevi a un commercialista. Lo studio tratta l’aspetto legale e documentale, non i calcoli fiscali.
Caso frequente · Un problema che capita spesso
Un uomo italiano vive da trent’anni nel Canton Zurigo. Muore lasciando un conto in Svizzera e un appartamento a Salerno. Non ha fatto testamento. I due figli abitano uno in Svizzera, l’altro in Italia. Ciascuno pensa che la legge italiana decida tutto. In realtà bisogna capire quale legge regola la successione e quale autorità segue i singoli beni, prima di firmare qualsiasi atto o prelevare somme.
Caso frequente descritto in forma generale: nomi, luoghi e dettagli non si riferiscono a persone o pratiche reali.
La soluzione migliore per te
Prima della morte. La strada più utile è il testamento. Con una clausola si può scegliere la legge dello Stato di cittadinanza. Di solito conviene farlo, perché riduce i dubbi su quale legge decide.
Dopo la morte. Si individua la legge applicabile, poi si seguono in parallelo la pratica svizzera e quella italiana. Di solito conviene partire dai termini svizzeri: tre mesi per rinunciare, un mese per l’inventario pubblico.
Se un’autorità o un coerede non collabora. Conviene raccogliere prima i documenti, poi valutare con calma il passo successivo, anche davanti al giudice competente.
Cosa fare subito
- Cercate il testamento e controllate se sceglie la legge italiana.
- Segnate la data in cui avete saputo della morte, per contare i termini svizzeri.
- Non firmate atti e non prelevate somme prima di aver individuato la legge applicabile.
Nessuna strada garantisce un esito.
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Può aiutarti a ricostruire quale legge regola l’eredità e quale autorità segue ciascun bene.
- Può coordinare la pratica svizzera e quella italiana, indicando gli eredi nello stesso modo in entrambe.
- Può preparare o rivedere la procura, così non devi viaggiare per firmare.
Domande frequenti
Un italiano residente in Svizzera può scegliere la legge italiana?
Sì, con una disposizione nel testamento. Per la Svizzera la scelta è ammessa per lo straniero con ultimo domicilio in Svizzera, finché conserva quella cittadinanza. Per il Regolamento UE è ammessa la scelta della legge dello Stato di cittadinanza.
Se l’immobile è in Italia, decide solo l’Italia?
Non sempre. L’Italia può avere competenza sul bene, ma la legge applicabile alla successione può essere un’altra. Va esaminato caso per caso.
Devo andare in Svizzera o in Italia per firmare?
Di regola no, se si usa una procura. Il notaio o l’ufficio che segue l’atto indica la forma richiesta.
Posso rinunciare all’eredità?
Sì. In Svizzera la comunicazione va fatta entro tre mesi, per iscritto e con lettera raccomandata, all’autorità dell’ultimo domicilio. Per i beni in Italia valgono le regole italiane, da controllare prima di decidere.
Chi mi dice quanto spetta ai figli?
Lo dice la legge applicabile alla successione. La Svizzera e l’Italia hanno regole diverse sulla quota riservata. Per questo prima si individua la legge.
Fonti ufficiali
Pagine di siti istituzionali consultate il 16 ottobre 2026.
- fedlex.admin.ch – LDIP (RS 291), stato 1.1.2025 – testo in tedesco, artt. 86 e 90: competenza e legge applicabile
- eur-lex.europa.eu – Regolamento (UE) 650/2012 – artt. 10, 12, 20, 21, 22, 34
- esteri.it – Successioni – residenza abituale come regola generale
- ch.ch – Accettare o rinunciare a un’eredità – termini di tre mesi e di un mese
- ch.ch – Certificato ereditario – chi lo rilascia, documenti e tempi
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Autore: avv. Renato Giuseppe Fiorentino
Aggiornato il 16 ottobre 2026