Tra imprese il pagamento è dovuto, in mancanza di patto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4 d.lgs. 231/2002). Le parti possono concordare termini più lunghi, ma oltre 60 giorni il patto deve essere espresso e non gravemente iniquo per il creditore. Le clausole gravemente inique sono nulle (art. 7). Nella filiera agricola e alimentare i limiti sono ancora più stretti: 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per gli altri (d.lgs. 198/2021).
In 30 secondi
Tra imprese il termine legale è 30 giorni; oltre 60 serve un patto espresso e non iniquo. Le clausole gravemente inique sono nulle. Nell’agroalimentare valgono limiti ancora più stretti.
Da ricordare
30 giorni
60 giorni
8 punti
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Quali sono i termini di legge?
Se il contratto non dice nulla, il debitore deve pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o, in alcuni casi, dal ricevimento della merce o dalla prestazione. Alla scadenza decorrono automaticamente gli interessi di mora, senza bisogno di diffida.
Si possono concordare termini più lunghi?
Sì, ma con limiti. Tra imprese le parti possono pattuire termini superiori a 30 giorni. Un termine superiore a 60 giorni deve essere pattuito espressamente e non deve essere gravemente iniquo per il creditore. La clausola standard nelle condizioni generali del grande cliente va quindi verificata.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaQuando una clausola è gravemente iniqua?
Il giudice valuta la prassi commerciale, la natura della merce o del servizio, la buona fede e la presenza di ragioni oggettive per discostarsi dai termini legali. Sono guardate con particolare sfavore, ad esempio, le clausole che escludono gli interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero: vanno valutate caso per caso. Le clausole gravemente inique sono nulle e si applicano i termini di legge.
Cosa cambia per l'agroalimentare?
Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari il d.lgs. 198/2021 vieta termini di pagamento oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri. I contratti devono essere scritti. I controlli spettano all’ICQRF, che può applicare sanzioni pecuniarie. Per caseifici, ortofrutta e trasformatori campani è una tutela importante.
Quanto vale il ritardo?
- interessi di mora al tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti (art. 5);
- 40 euro forfettari per i costi di recupero, salvo prova di un danno maggiore (art. 6).
Un caso
Un caseificio del Casertano rifornisce una catena di supermercati. Le condizioni generali della catena prevedono il pagamento a 120 giorni fine mese. Il caseificio, che vende prodotti deperibili, chiede che si applichi il termine di 30 giorni previsto dal d.lgs. 198/2021 e calcola gli interessi di mora sulle fatture pagate in ritardo. Valuta anche una segnalazione all’ICQRF.
Riferimenti normativi
- D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 4, 5, 6 e 7
- D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)
Quando chiedere una consulenza
Gli interessi di mora maturano dalla scadenza, ma il credito si prescrive. E le condizioni inique, accettate a lungo senza contestazioni, rendono più difficile il dialogo con il cliente. Conviene far verificare i contratti quadro prima di firmarli e mettere in mora per iscritto alla prima scadenza non rispettata. Lo studio assiste imprese in Campania e in tutta Italia, anche a distanza, e riceve su appuntamento a Napoli, Roma e Bari.
Domande frequenti
DQuali sono i termini di legge?
RSe il contratto non dice nulla, il debitore deve pagare entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o, in alcuni casi, dal ricevimento della merce o dalla prestazione. Alla scadenza decorrono automaticamente gli interessi di mora, senza bisogno di diffida.
DSi possono concordare termini più lunghi?
RSì, ma con limiti. Tra imprese le parti possono pattuire termini superiori a 30 giorni. Un termine superiore a 60 giorni deve essere pattuito espressamente e non deve essere gravemente iniquo per il creditore. La clausola standard nelle condizioni generali del grande cliente va quindi verificata.
DQuando una clausola è gravemente iniqua?
RIl giudice valuta la prassi commerciale, la natura della merce o del servizio, la buona fede e la presenza di ragioni oggettive per discostarsi dai termini legali. Sono guardate con particolare sfavore, ad esempio, le clausole che escludono gli interessi di mora o il risarcimento dei costi di recupero: vanno valutate caso per caso.
DCosa cambia per l'agroalimentare?
RPer le cessioni di prodotti agricoli e alimentari il d.lgs. 198/2021 vieta termini di pagamento oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri. I contratti devono essere scritti. I controlli spettano all'ICQRF, che può applicare sanzioni pecuniarie.
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In sintesi
Tra imprese il termine legale è 30 giorni; oltre 60 serve un patto espresso e non iniquo. Le clausole gravemente inique sono nulle. Nell’agroalimentare valgono limiti ancora più stretti.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 9 aprile 2027. Non costituisce parere legale.