Sì, ma solo in tre casi previsti dall’art. 499 c.p.c. Può intervenire senza titolo esecutivo il creditore che, al momento del pignoramento, aveva eseguito un sequestro sui beni, aveva un pegno o una prelazione risultante da pubblici registri, oppure aveva un credito in denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie (art. 2214 c.c.). Tutti gli altri creditori devono avere un titolo esecutivo.
In 30 secondi
Nel pignoramento avviato da altri si interviene con titolo esecutivo o, senza titolo, solo nei tre casi dell’art. 499 c.p.c. Il credito da scritture contabili richiede notifica al debitore ed estratto notarile. Se il debitore disconosce il credito, bisogna chiedere il titolo entro trenta giorni per ottenere l’accantonamento.
Da ricordare
dieci giorni
trenta giorni
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Perché intervenire nel pignoramento di un altro creditore?
Intervenendo si partecipa alla distribuzione del ricavato della vendita o delle somme pignorate. Chi resta fuori non concorre sul bene. Se il bene è l’unico patrimonio del debitore, restare fuori può significare non incassare nulla.
Come si interviene?
Si deposita un ricorso nella procedura. Il ricorso deve:
- indicare il credito e il suo titolo;
- contenere la domanda di partecipare alla distribuzione;
- indicare la residenza o il domicilio eletto nel luogo del giudice.
Il ricorso va depositato prima dell’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione. L’intervento successivo è possibile, ma chi interviene tardi è soddisfatto dopo i creditori tempestivi, salvo le cause di prelazione.
Hai un caso simile? Puoi sottoporre i documenti allo Studio per una valutazione.
Richiedi una consulenzaCosa deve fare in più il creditore con le sole scritture contabili?
Deve notificare al debitore copia del ricorso entro dieci giorni dal deposito. Al ricorso va allegato l’estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui risulta il credito.
Cosa succede se il debitore non riconosce il credito?
Il giudice fissa un’udienza in cui il debitore dichiara quali crediti senza titolo riconosce. Se il debitore non compare, i crediti si intendono riconosciuti ai fini dell’esecuzione. Se li disconosce, il creditore ha diritto all’accantonamento delle somme. Deve però dimostrare di aver avviato l’azione per ottenere il titolo esecutivo entro trenta giorni dall’udienza.
L'interventore può far proseguire l'esecuzione?
Solo se ha un titolo esecutivo. Il creditore intervenuto con titolo può compiere atti di impulso e far proseguire la procedura anche se il creditore procedente rinuncia. Il creditore senza titolo partecipa solo alla distribuzione.
Cosa conviene fare
Chi è il creditore procedente e cosa deve fare verso gli altri creditori?
Il creditore procedente è quello che ha avviato il pignoramento. Nell’espropriazione immobiliare deve avvisare i creditori iscritti sul bene, ad esempio chi ha un’ipoteca, perché possano intervenire (art. 498 c.p.c.). Chi riceve questo avviso ha interesse a intervenire subito, per non perdere la propria posizione nella distribuzione.
Domande frequenti
DPerché intervenire nel pignoramento di un altro creditore?
RIntervenendo si partecipa alla distribuzione del ricavato della vendita o delle somme pignorate. Chi resta fuori non concorre sul bene. Se il bene è l'unico patrimonio del debitore, restare fuori può significare non incassare nulla.
DCome si interviene?
RSi deposita un ricorso nella procedura. Il ricorso deve: indicare il credito e il suo titolo; contenere la domanda di partecipare alla distribuzione; indicare la residenza o il domicilio eletto nel luogo del giudice.
DCosa deve fare in più il creditore con le sole scritture contabili?
RDeve notificare al debitore copia del ricorso entro dieci giorni dal deposito. Al ricorso va allegato l'estratto autentico notarile delle scritture contabili da cui risulta il credito.
DCosa succede se il debitore non riconosce il credito?
RIl giudice fissa un'udienza in cui il debitore dichiara quali crediti senza titolo riconosce. Se il debitore non compare, i crediti si intendono riconosciuti ai fini dell’esecuzione. Se li disconosce, il creditore ha diritto all’accantonamento delle somme.
Guide collegate
Tutte le guide: Diritto civile →
In sintesi
Nel pignoramento avviato da altri si interviene con titolo esecutivo o, senza titolo, solo nei tre casi dell’art. 499 c.p.c. Il credito da scritture contabili richiede notifica al debitore ed estratto notarile. Se il debitore disconosce il credito, bisogna chiedere il titolo entro trenta giorni per ottenere l’accantonamento.
Hai una questione simile?
Ogni situazione va valutata sui documenti del caso concreto. Puoi rivolgerti allo Studio da tutta Italia, anche senza venire in studio: la consulenza si svolge a distanza, con i documenti inviati online, per telefono, su WhatsApp o in videochiamata dal computer. Sedi a Napoli, Roma e Bari.
Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 19 marzo 2027. Non costituisce parere legale.