Sì, gli eredi possono chiedere l’indennizzo Pinto, ma con due titoli diversi. Per il ritardo subito dal defunto fino alla morte agiscono come eredi (iure hereditatis). Per il ritardo successivo hanno un diritto proprio (iure proprio), che di regola matura solo da quando sono diventati a loro volta parti del processo.
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Gli eredi possono ottenere l’indennizzo Pinto per il ritardo subito dal defunto e, se sono stati parti del processo, per il proprio. Il diritto proprio decorre di regola da quando l’erede è entrato nel processo. Restano fermi il termine di sei mesi e la dichiarazione per il pagamento.
Da ricordare
due titoli diversi
sei mesi
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Cosa ereditano gli eredi?
Ereditano il diritto all’indennizzo già maturato dal defunto. Se al momento della morte il processo aveva già superato il termine ragionevole, il ritardo accumulato fino a quel giorno fa parte dell’eredità. Il diritto si esercita con la domanda di equa riparazione, entro i termini di legge.
Da quando l'erede ha un diritto proprio?
- Se l’erede era già parte del processo fin dall’inizio, ha un diritto proprio per l’intera durata, distinto da quello ereditato (Cass. ord. n. 30710 del 2024).
- Se l’erede entra nel processo dopo la morte, per riassumerlo o costituirsi, il diritto proprio riguarda solo il ritardo maturato da quando è diventato parte.
- La semplice qualità di erede, senza partecipazione al processo, non basta per considerarsi vittima della durata eccessiva: è l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo seguito dalla Cassazione.
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Richiedi una consulenzaEntro quando va presentata la domanda?
Entro sei mesi dal giorno in cui la decisione che chiude il processo è diventata definitiva (art. 4 l. 89/2001). Dal 2025 la domanda si può presentare anche durante il processo, se il termine ragionevole è superato (d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025). Se il defunto aveva già presentato la domanda, gli eredi possono proseguire il giudizio di equa riparazione.
Chiedere l'indennizzo del defunto significa accettare l'eredità?
Di regola sì. Proporre in giudizio un diritto che apparteneva al defunto è un comportamento che presuppone la volontà di accettare (accettazione tacita, art. 476 c.c.). Chi ha dubbi sull’eredità, per esempio per la presenza di debiti, deve valutarlo prima di agire, anche in relazione all’accettazione con beneficio d’inventario.
Quali documenti servono?
Cosa succede se gli eredi sono più di uno?
Ciascun erede può far valere il diritto maturato dal defunto per la sua parte. Chi era parte del processo ha in più il proprio diritto personale. Le due posizioni vanno calcolate separatamente, anche per il periodo di riferimento.
Domande frequenti
DCosa ereditano gli eredi?
REreditano il diritto all'indennizzo già maturato dal defunto. Se al momento della morte il processo aveva già superato il termine ragionevole, il ritardo accumulato fino a quel giorno fa parte dell'eredità. Il diritto si esercita con la domanda di equa riparazione, entro i termini di legge.
DDa quando l'erede ha un diritto proprio?
RSe l'erede era già parte del processo fin dall'inizio, ha un diritto proprio per l'intera durata, distinto da quello ereditato (Cass. ord. n. 30710 del 2024). Se l'erede entra nel processo dopo la morte, per riassumerlo o costituirsi, il diritto proprio riguarda solo il ritardo maturato da quando è diventato parte. La semplice qualità di erede, senza partecipazione al processo, non basta per considerarsi vittima della durata eccessiva: è l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo seguito dalla Cassazione.
DEntro quando va presentata la domanda?
REntro sei mesi dal giorno in cui la decisione che chiude il processo è diventata definitiva (art. 4 l. 89/2001). Dal 2025 la domanda si può presentare anche durante il processo, se il termine ragionevole è superato (d.l. 117/2025, convertito dalla l. 148/2025).
DChiedere l'indennizzo del defunto significa accettare l'eredità?
RDi regola sì. Proporre in giudizio un diritto che apparteneva al defunto è un comportamento che presuppone la volontà di accettare (accettazione tacita, art. 476 c.c.). Chi ha dubbi sull'eredità, per esempio per la presenza di debiti, deve valutarlo prima di agire, anche in relazione all'accettazione con beneficio d'inventario.
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In sintesi
Gli eredi possono ottenere l’indennizzo Pinto per il ritardo subito dal defunto e, se sono stati parti del processo, per il proprio. Il diritto proprio decorre di regola da quando l’erede è entrato nel processo. Restano fermi il termine di sei mesi e la dichiarazione per il pagamento.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 3 ottobre 2026. Non costituisce parere legale.