In 30 secondi. Con la sentenza n. 11513 del 2026 (Sezioni Unite, decisa l’11 novembre 2025, depositata il 28 aprile 2026) la Cassazione ha affermato che la nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza la forma scritta richiesta non impedisce la domanda di arricchimento ingiustificato. Può impedirla solo la nullità per illiceità (art. 1418, secondo comma, c.c.). Utile a imprese e professionisti che lavorano per enti pubblici.
Il principio
Secondo la massima, la nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza della forma scritta «ad substantiam» non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, a cui osta solo la nullità per illiceità.
Una pronuncia collegata
La Terza sezione, con la sentenza n. 24445 del 2026 (decisa il 9 luglio, depositata il 4 agosto 2026), ha precisato che il giudicato sulla nullità per difetto di forma non impedisce di proporre dopo l’azione di arricchimento senza causa, che può essere fatta valere anche in opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 11513/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale)
- Corte di cassazione, Sez. 3 civile, sentenza n. 24445/2026, banca dati Italgiure
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Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.