In 30 secondi. Con la sentenza n. 6481 del 2026 (Sezioni Unite, decisa l’11 novembre 2025, depositata il 18 marzo 2026) la Cassazione ha stabilito che la domanda di risoluzione di un contratto per inadempimento, proposta e trascritta prima del fallimento, diventa improcedibile davanti al giudice ordinario e deve essere riproposta con il rito speciale dell’accertamento del passivo. Utile a imprenditori, notai, agenti immobiliari e commercialisti.
Il principio
Secondo il testo della sentenza, la domanda di risoluzione che sia premessa di domande di restituzione o di risarcimento nei confronti della massa, proposta prima del fallimento e trascritta prima di esso quando riguarda beni soggetti a pubblicità, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale. Se la domanda è stata trascritta, l’accoglimento deve essere annotato a margine dell’atto trascritto (art. 2655, terzo comma, c.c.).
Che cosa significa in pratica
Chi ha avviato una causa di risoluzione contro un’impresa che poi fallisce non può proseguirla davanti al tribunale ordinario: deve presentare la propria pretesa nella procedura fallimentare. La trascrizione della domanda prima del fallimento resta importante per i beni immobili e gli altri beni soggetti a pubblicità.
Fonti ufficiali
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 6481/2026, banca dati Italgiure (testo letto sul sito ufficiale; la stessa data riguarda altre sentenze collegate, tra cui 6495, 6496 e 6498)
Prenota una consulenza · WhatsApp · +39 347 526 4190
Contenuto informativo, non costituisce parere legale. Testo preparato con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la responsabilità dell’avv. Renato Giuseppe Fiorentino.
Pagina principale della materia: Diritto fallimentare e crisi d’impresa: tutte le guide e come contattare lo studio →
Come può seguirti l’avv. Fiorentino
- Se hai una causa di risoluzione in corso contro un’impresa che entra in crisi, controlla subito le date di trascrizione e i termini della procedura.
- Dopo il fallimento la causa non prosegue davanti al tribunale ordinario: la pretesa va presentata nella procedura fallimentare con il rito speciale.
- Per i beni soggetti a pubblicità, come gli immobili, la trascrizione della domanda prima del fallimento resta importante.
Lo studio lavora anche a distanza, con documenti inviati online. Il preventivo è scritto e arriva prima dell’incarico. Il primo incontro è in italiano. Le sedi sono a Napoli, Roma e Bari, su appuntamento.