Fino a pochi anni fa, chi voleva porre fine al matrimonio doveva affrontare due procedimenti distinti: prima la separazione, poi, trascorso il termine di legge, il divorzio. La riforma del processo civile (d.lgs. n. 149/2022, “riforma Cartabia”) ha introdotto un rito unico per le controversie di famiglia e la possibilità di riunire le due domande.
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La riforma consente di accorciare i tempi della crisi coniugale. La scelta tra ricorso congiunto, giudizio contenzioso o negoziazione assistita dipende dal grado di accordo tra i coniugi e dalla presenza di figli e beni comuni.
Da ricordare
dodici mesi
sei mesi
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Il cumulo delle domande
L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di proporre, nello stesso ricorso, la domanda di separazione e quella di divorzio. La domanda di divorzio diventa però procedibile solo quando:
- è passata in giudicato la sentenza che pronuncia la separazione;
- è decorso il termine previsto dalla legge sul divorzio.
I termini
Dopo la legge n. 55/2015 (“divorzio breve”), per chiedere il divorzio servono:
- dodici mesi di separazione nella separazione giudiziale, decorrenti dall’udienza di comparizione davanti al giudice;
- sei mesi nella separazione consensuale.
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La norma parla di ricorsi contenziosi, ma la Cassazione (sent. n. 28727/2023) ha ritenuto ammissibile il cumulo delle domande anche quando i coniugi presentano un ricorso congiunto, cioè quando sono d’accordo su tutte le condizioni di separazione e divorzio.
I vantaggi
- un solo procedimento, con un solo giudice e una sola istruttoria;
- tempi complessivi più brevi e minori costi;
- la possibilità di regolare in modo coordinato assegno, casa familiare e figli.
Le alternative al tribunale
Separazione e divorzio consensuali possono essere definiti anche:
- con la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art. 6 d.l. n. 132/2014), anche in presenza di figli minori, con il nulla osta o l’autorizzazione del pubblico ministero;
- davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune (art. 12 d.l. n. 132/2014), ma solo se non ci sono figli minori, maggiorenni non autosufficienti o con disabilità grave, e senza trasferimenti patrimoniali.
Domande frequenti
DIn breve, cosa bisogna sapere su: separazione e divorzio nello stesso giudizio?
RLa riforma consente di accorciare i tempi della crisi coniugale. La scelta tra ricorso congiunto, giudizio contenzioso o negoziazione assistita dipende dal grado di accordo tra i coniugi e dalla presenza di figli e beni comuni.
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In sintesi
La riforma consente di accorciare i tempi della crisi coniugale. La scelta tra ricorso congiunto, giudizio contenzioso o negoziazione assistita dipende dal grado di accordo tra i coniugi e dalla presenza di figli e beni comuni.
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Fonti ufficiali
Contenuto informativo aggiornato il 26 settembre 2026. Non costituisce parere legale.